La servitù costituita per contratto non perde natura coattiva se ricavabile aliunde (Cass. civ. Sez. II n. 11078 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva quando ne sussistano le condizioni di legge, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell’interclusione di cui all’art. 1055 cod. civ., pur se tali condizioni non emergono dall’atto ma sono ricavabili aliunde. Irrilevante è la mancata previsione di un’indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie. La qualificazione della servitù come coattiva integra accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione plausibile e logica.
Il Fatto
I proprietari di un terreno in comproprietà, pervenuto loro per successione, proponevano ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Reggio Emilia per sentire dichiarare estinta, ai sensi dell’art. 1055 cod. civ., la servitù di passaggio gravante sul lato ovest del fondo in favore dell’attiguo terreno della ricorrente. Deducevano che l’interclusione era sorta nel 1971 con il frazionamento e la vendita del lotto originario, donde la natura coattiva del vincolo, e che dal 1983 il fondo dominante disponeva di altro accesso sulla via pubblica.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo provata per tabulas una servitù volontariamente costituita. La Corte d’Appello di Bologna, in riforma, accertava la costituzione della servitù coattiva e dichiarava l’estinzione del passaggio. La proprietaria del fondo dominante ricorreva per cassazione con due motivi; resistevano i controricorrenti, restando un terzo intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione di incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. La partecipazione del proponente al collegio giudicante non integra ragione di incompatibilità ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ., in linea con Cass. Sez. U. n. 9611 del 2024.
Nel merito, il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1032, 1051 e 1055 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la servitù coattiva presuppone la necessarietà del passaggio, quale unico accesso, e che il rogito del 1971 avrebbe istituito una servitù convenzionale, scelta tra più accessi possibili in un più ampio riordino delle proprietà.
Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che la servitù di passaggio costituita per contratto non perde natura coattiva ove ne sussistano le condizioni di legge, con operatività della causa estintiva ex art. 1055 cod. civ.; le condizioni possono essere ricavate aliunde, senza che rilevi l’assenza di un’indennità, presumendosi il carattere coattivo salvo intento inequivoco contrario. Richiama Cass. Sez. II n. 29921 del 2023, n. 24470 del 2017, n. 18770 del 2015 e n. 5053 del 2013.
La Corte d’Appello aveva ritenuto pacifica l’interclusione del fondo per effetto della suddivisione del lotto originario, valorizzando la coincidenza temporale tra creazione della proprietà interclusa e costituzione della servitù e la gratuità del vincolo. A tale plausibile ricostruzione in fatto la ricorrente contrappone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie: operazione inammissibile, perché il motivo non può risolversi in istanza di revisione del convincimento del giudice di merito.
Il secondo motivo, per carenza di motivazione, censura il mancato espletamento delle prove orali sull’esistenza di altro accesso e sulla data del muretto di recinzione. È inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: l’interclusione rilevante attiene alla situazione di diritto, cioè all’assenza di alcun diritto reale di passaggio, cosicché la recinzione attiene al solo stato di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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