Regime del margine IVA esclude spese di vendita dal prezzo di acquisto (Cass. civ. Sez. V n. 19725 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione del regime speciale IVA c.d. del margine, disciplinato dal D.L. n. 41 del 1995, agli artt. 36-40, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 di recepimento della direttiva 94/5/CE, non devono essere computate in aumento sul prezzo di acquisto, quale valore da portare in diminuzione, tra le spese accessorie quelle relative alla fase di vendita, che soggiacciono invece al regime ordinario IVA. Il tenore letterale dell’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/1995, che richiama il solo prezzo di acquisto aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, non consente di includere i costi di vendita. Trattandosi di regime speciale, derogatorio rispetto a quello ordinario, non è ammessa alcuna interpretazione analogica del precetto.
Il Fatto
La Direzione provinciale dell’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, con recupero di maggiori IVA, IRES e IRAP. Tra le contestazioni, per quanto ancora rileva, l’Ufficio assumeva che la società avesse applicato in modo errato il c.d. regime del margine globale, includendo nel prezzo di acquisto anche le spese accessorie relative alla fase di vendita.
La società impugnava l’atto, sostenendo che l’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/1995 non menziona i costi della fase di vendita. La CTP accoglieva il ricorso. In appello, dopo l’interruzione del processo per la dichiarazione di fallimento e la riassunzione da parte dell’Amministrazione, la CTR accoglieva parzialmente l’appello, confermando però l’annullamento della ripresa fondata sul regime del margine. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il regime del margine è un regime speciale IVA, introdotto per evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione sui beni usati, d’arte, da collezione e di antiquariato, acquistati senza applicazione dell’IVA o con IVA indetraibile, e che il rivenditore cede successivamente.
La determinazione del tributo non segue lo schema ordinario “imposta da imposta”, con il meccanismo detrazione-rivalsa, ma il sistema “base da base”. La base imponibile è il c.d. margine di utile, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, comprese le spese di riparazione e quelle accessorie.
Il motivo è ritenuto fondato. L’interpretazione dell’Amministrazione si fonda sul chiaro dettato della norma, che indica quale valore da portare in diminuzione il prezzo di acquisto «aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie», senza menzionare i costi della fase di vendita. La Corte esclude che possa operarsi una lettura analogica del precetto, trattandosi di regime speciale derogatorio.
Nel percorso argomentativo assume rilievo anche la Circolare del Ministero delle Finanze n. 177/1995, che ha chiarito come per spese di riparazione e accessorie debbano intendersi i costi inerenti alla fase di acquisizione del bene o alla sua successiva riattazione — oneri tributari, costi di intermediazione, spese di trasporto — restando escluse le spese afferenti la vendita e le spese generali di amministrazione e utenze, soggette al regime ordinario IVA.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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