Fondo di garanzia PMI: insinuazione privilegiata o surrogazione ex art. 115 l.fall. (Cass. civ. Sez. I n. 25083 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una volta escusso dalla banca finanziatrice, vanta un diritto autonomo e distinto rispetto a quello della banca garantita, avente natura privilegiata sin dalla sua origine. Ove la banca non si sia già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente, il Fondo ha l’onere di proporre domanda di ammissione, anche tardiva o ultratardiva, in collocazione privilegiata. Ove invece la banca si sia già insinuata per il credito chirografario al rimborso del finanziamento, il Fondo ha l’onere di avvalersi della procedura di sostituzione prevista dall’art. 115, comma 2, l.fall., subentrando nei limiti della somma erogata e in collocazione privilegiata. Il pagamento alla banca garantita non integra fatto costitutivo ma mera condizione legale di efficacia del credito del Fondo.

Il Fatto

L’agente per la riscossione ha chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento, in collocazione privilegiata ex art. 24, comma 33, legge n. 449/1997 e art. 2777, ultimo comma, cod. civ., per un credito iscritto a ruolo. Il giudice delegato ha respinto la domanda, perché per lo stesso credito le banche finanziatrici erano già state ammesse in via chirografaria.

L’opposizione dell’agente è stata accolta solo parzialmente: il tribunale ha ammesso il credito in via chirografaria, in surroga delle banche per gli importi rimborsati dal Fondo. Ha invece ritenuto inammissibile la domanda di privilegio avanzata per la prima volta in sede di opposizione, qualificandola come mutatio libelli. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la banca gestrice del Fondo, resistendo il fallimento con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la legittimazione della ricorrente. Il gestore del Fondo, chiamato in causa dall’opponente nella qualità di titolare del credito iscritto a ruolo, ha assunto la qualità di parte pur senza essersi formalmente costituito. La legittimazione a impugnare spetta a chiunque abbia assunto la qualità di parte nel precedente grado, indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto, poiché con l’impugnazione si esercita un potere processuale. La ricorrente, parzialmente soccombente, è dunque legittimata.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 100, legge n. 662/1996 e art. 2 del d.m. 20 giugno 2005. Il Fondo non è coobbligato solidale con il debitore, perché non garantisce l’adempimento di questi ma il credito della banca al recupero del finanziamento. Da ciò l’inapplicabilità dell’art. 61, comma 2, l.fall., che disciplina solo i rapporti tra coobbligati solidali.

Il credito del Fondo al recupero delle somme versate alla banca garantita è autonomo e distinto, assistito sin dall’origine dal privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. Esso sorge per effetto di una fattispecie a formazione progressiva: la concessione della garanzia e il fallimento del debitore finanziato; l’escussione condiziona solo l’esigibilità, non l’esistenza del diritto. Il pagamento alla banca è mera condizione legale di efficacia, come confermato dal richiamo all’art. 55, comma 3, l.fall. sui crediti condizionali.

Quanto agli strumenti processuali, la Corte distingue. Se la banca non si è ancora insinuata, il Fondo deve proporre domanda di ammissione, anche tardiva, in via privilegiata. Se la banca si è già insinuata, il credito chirografario di questa è sostituito, nei limiti della somma erogata, dal credito privilegiato del Fondo, che deve avvalersi della procedura ex art. 115, comma 2, l.fall.. L’atto di rettifica del curatore è impugnabile ex art. 36 l.fall.

Nel caso concreto, le banche si erano già insinuate prima dell’iniziativa del Fondo. Il giudizio di opposizione non poteva quindi essere introdotto né proseguito. Il decreto è cassato senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

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