Privilegio per compensi professionali e dies a quo del biennio (Cass. civ. Sez. I n. 15014 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di privilegio generale sui beni mobili riconosciuto dall’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. ai crediti per retribuzioni dei professionisti, il termine degli “ultimi due anni di prestazione” decorre non dalla dichiarazione di fallimento, ma dal momento in cui l’incarico professionale è cessato, allorché il credito è divenuto liquido ed esigibile. In caso di pluralità di incarichi, il biennio va riferito al complessivo rapporto professionale, con la conseguenza che restano fuori dal privilegio solo i corrispettivi degli incarichi conclusi anteriormente al biennio che precede la cessazione del rapporto. Il compenso ha inoltre natura unitaria: i nuovi parametri di cui al d.m. n. 120/2012 si applicano ogni volta che la liquidazione intervenga dopo la loro entrata in vigore e riguardi una prestazione non ancora esaurita a quella data, senza frazionamenti tra fasi o singoli atti. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre quando il giudice di merito non si avvede dell’esistenza di un patto negoziale sul compenso, oggetto di dibattito e documentato in giudizio.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo di una società fallita avverso il decreto che aveva ammesso il proprio credito professionale per un importo ridotto. Il giudice delegato aveva escluso l’esistenza di un onorario convenzionale, aveva negato rilievo al parere di congruità dell’Ordine e aveva applicato i parametri del d.m. n. 127/2004 per le prestazioni già concluse alla data di apertura del concorso.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo non applicabili i minimi tariffari e facendo decorrere il limite biennale del privilegio dalla data del fallimento, con effetti retrodatati alla domanda concordataria. Il professionista ricorreva quindi per cassazione affidandosi a sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La ricorrente aveva dedotto, con allegazione autosufficiente, l’esistenza di un patto negoziale tra le parti per la determinazione del compenso per l’attività stragiudiziale, provato mediante documenti acquisiti con ordine di esibizione. Il Tribunale, ritenendo erroneamente che le parti non avessero raggiunto alcun accordo, aveva liquidato il compenso sulla base delle tariffe forensi omettendo di esaminare un fatto decisivo.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo, articolati sul medesimo profilo dell’attività stragiudiziale. Il quarto motivo è parimenti fondato. La Corte ribadisce che, in caso di plurimi incarichi, il termine degli ultimi due anni va riferito al complesso rapporto professionale: restano esclusi dal privilegio solo i corrispettivi degli incarichi conclusi prima del biennio anteriore alla cessazione del rapporto. Il dies a quo coincide con la cessazione della prestazione, a prescindere dallo iato temporale rispetto all’inizio della procedura concorsuale.

Il Tribunale, ancorando il biennio alla dichiarazione di fallimento, si è posto in frontale contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. n. 1740 del 2014, Cass. n. 6884 del 2022, Cass. n. 18685 del 2017, Cass. n. 12814 del 2019, Cass. n. 757 del 2020 — con conseguente cassazione con rinvio.

Il quinto motivo è del pari fondato sulla scorta dei principi di Cass. Sez. Un. n. 17406/2012. Il compenso evoca un corrispettivo unitario riferito all’opera complessivamente prestata: i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi una prestazione non ancora esaurita, senza segmentazione tra singole fasi o atti. Il sesto motivo resta assorbito. La Corte accoglie il primo, quarto e quinto motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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