Servitù di passaggio, riduzione del petitum e offerta di tracciato alternativo (Cass. civ. Sez. II n. 26045 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione quantitativa del petitum, anche se operata dalla parte in grado di appello, non integra una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., poiché il bene accordato resta ricompreso nella pretesa originaria e non esula dalla causa petendi. In materia di servitù prediali, il giudice può interpretare il titolo costitutivo e accertare la compatibilità tra il tracciato contrattuale e quello risultante dal progetto assentito dall’Amministrazione, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. Il trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell’art. 1068, quarto comma, c.c., presuppone che l’esercizio riesca ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante e resta rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, che può disporlo.
Il Fatto
Nel 2011 la società titolare di un fondo citò in giudizio i proprietari dei fondi vicini davanti al Tribunale di Arezzo, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla servitù di passaggio, con ogni mezzo e conduttura, a carico delle proprietà dei convenuti e in conformità al piano di lottizzazione, con autorizzazione ad accedere ed eseguire le opere necessarie alla realizzazione della strada, con spese a totale carico dei convenuti.
I convenuti proposero domanda riconvenzionale di imposizione di cauzione e, avendo offerto un tracciato alternativo su altro terreno di loro proprietà, chiesero l’accertamento del trasferimento della servitù o l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 1068 c.c. Il Tribunale accolse la domanda della società, ma escluse che la strada dovesse essere eseguita a spese dei convenuti, rigettando le riconvenzionali. La Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello principale, pose le spese di realizzazione a carico di entrambe le parti in parti eguali e rigettò l’appello incidentale. I soccombenti ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe modificato in appello la domanda sulle spese. La Corte rigetta la censura: la richiesta di condanna pro quota costituisce mera riduzione quantitativa del petitum originario, relativo alla condanna per l’intero, e non integra domanda nuova. L’accoglimento di una domanda ricompresa in quella di maggiore ampiezza ritualmente proposta non viola l’art. 112 c.p.c., la cui ratio è garantire il contraddittorio.
Quanto alla pretesa variazione della causa petendi, la Corte osserva che il titolo contrattuale richiamato a fondamento della decisione apparteneva al thema decidendum fin dal primo grado: la società aveva richiamato il rogito del 15.10.2001 quale fonte della servitù e i convenuti stessi avevano dedotto che contrattualmente la servitù doveva essere realizzata a cura e spese comuni. Le ulteriori deduzioni contenute nella memoria illustrativa sono inammissibili, perché integrano il ricorso anziché illustrarlo.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’errata applicazione degli artt. 1063 e 1065 c.c. per avere il giudice dato rilievo al tracciato del progetto assentito anziché a quello del piano di lottizzazione. Il motivo è inammissibile: il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. I ricorrenti non indicano affermazioni in diritto in contrasto con i precetti invocati, ma contestano le valutazioni in concreto.
La Corte d’appello ha accertato la compatibilità tra i tracciati sulla scorta degli accertamenti peritali, rilevando che la planimetria conteneva indicazioni “di massima” e che la realizzazione di alcuni lotti non trovava precisa corrispondenza con la tavola di lottizzazione. Si tratta di accertamento di fatto congruamente motivato e non contrario alle norme richiamate. Quanto ai tiranti su proprietà di terzi, la questione non risulta menzionata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non hanno indicato in quale atto del giudizio precedente l’avessero dedotta.
Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono un’errata interpretazione dell’art. 1068, secondo comma, c.c., assumendo che il tracciato alternativo non debba gravare sul medesimo fondo. La tesi è errata in diritto: la servitù prediale è un diritto reale e non personale, sicché il peso grava sul fondo servente e non sulla persona del proprietario. Il quarto comma dell’art. 1068 c.c. riconosce al giudice un’ampia discrezionalità nel disporre il trasferimento su altro fondo. Per il resto il motivo è inammissibile, poiché sollecita un riesame delle valutazioni di merito non consentito in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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