Usucapione: la coltivazione del fondo non prova l’animus possidendi (Cass. civ. Sez. 2 n. 12587 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, poiché, di per sé, non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere. È necessario che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus. Il giudice di legittimità non può procedere a una diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda con cui il ricorrente chiedeva accertarsi l’acquisto per usucapione di un fondo nei confronti del Comune di Benevento. La Corte d’appello di Napoli, adita dall’ente locale, aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado, rilevando che dalle prove testimoniali era emersa unicamente la circostanza che l’attore coltivava il fondo, insufficiente a dimostrare l’animus possidendi.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, censurando la violazione degli artt. 1158 e 2967 c.c..
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente affrontato la questione relativa alla composizione del collegio, affermando che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può legittimamente far parte del collegio investito della decisione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in una situazione di incompatibilità.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la coltivazione del fondo non è di per sé espressiva dell’intento di possedere uti dominus, richiedendosi la presenza di univoci indizi che lascino presumere la volontà di comportarsi come proprietario.
Quanto alla tesi del ricorrente, secondo cui la coltivazione avrebbe comportato un mutamento della destinazione d’uso del terreno, «da adibire a discarica», la Corte ha osservato che l’intento futuro dell’ente proprietario non vale a connotare l’attuale destinazione del fondo. In ogni caso, anche a voler considerare la destinazione, la corte territoriale aveva correttamente evidenziato la carenza di ulteriori indizi significativi dell’animus possidendi.
La valutazione degli esiti dell’istruttoria e delle circostanze di fatto, non potendo essere sindacata in sede di legittimità, ha condotto al rigetto del ricorso, ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e delle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c., con funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori, nonché alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
- Art. 2967 c.c. – Effetto dell'impedimento della decadenza
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati