La violazione del ne bis in idem per il giudicato sulla qualitas soli è errore in iudicando, non difetto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 18805 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un nuovo giudizio davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, successivo a una pronuncia che ne avrebbe esaurito il potere giurisdizionale sull’accertamento della qualitas soli, non integra un difetto di giurisdizione del giudice speciale. La dedotta violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem si risolve in un errore in iudicando, ovvero in una violazione di legge sui limiti interni della giurisdizione, la cui cognizione spetta al giudice del merito. La consumazione del potere giurisdizionale per effetto di una precedente pronuncia definitiva non configura una questione di giurisdizione in senso proprio, ma un vizio della decisione.
Il Fatto
Con atto del 1945, il Comune concedeva in enfiteusi perpetua a un privato, dante causa degli odierni ricorrenti, un appezzamento di terreno. Nel 1961, a seguito di un’ispezione del Commissario agli usi civici, il concessionario rilasciava dichiarazioni concernenti l’occupazione di aree contigue e avanzava istanza di legittimazione. Un primo procedimento, incardinato nel 1987 su segnalazione del Comune, si chiudeva con una sentenza che dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla sola particella oggetto di quel giudizio.
Nel 2019, su esposto di un altro soggetto, veniva avviato un nuovo procedimento davanti al Commissario per gli usi civici, relativo a diverse particelle. Il Commissario accertava la natura demaniale dei terreni e la nullità dell’originario atto di enfiteusi. La Corte d’appello di Roma, sezione speciale usi civici, confermava la decisione. Gli eredi del concessionario ricorrevano per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del Commissario e la violazione del giudicato esterno, sostenendo che la pronuncia del 1989 avesse riguardato l’intera superficie occupata.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno preliminarmente qualificato il vizio dedotto. Il thema decidendum non atteneva all’esistenza o ai limiti del potere giurisdizionale del Commissario, bensì alla prosecuzione di un giudizio che i ricorrenti ritenevano preclusa da una pronuncia definitiva. Tale doglianza, secondo la Corte, non configura una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma si risolve nella deduzione di un errore di giudizio, in quanto attiene ai limiti interni della giurisdizione e alla proponibilità della domanda per effetto del giudicato. La violazione del ne bis in idem costituisce, pertanto, un’ipotesi di violazione di legge, rimessa alla cognizione del giudice del merito.
Il Collegio ha precisato che il principio richiamato dai ricorrenti, secondo cui la definitiva accertata qualitas soli esaurisce la funzione giurisdizionale del Commissario, è esatto. Tuttavia, l’eventuale nuova decisione sulla natura del suolo non determina un’invasione della sfera giurisdizionale del giudice ordinario o di altro giudice speciale, ma integra un errore di diritto. La stessa prospettazione della “consumazione del potere” non introduce una questione di giurisdizione, ma continua a proporre una violazione di legge.
La Corte ha infine ricordato che la sezione speciale della corte d’appello, competente per le impugnazioni delle decisioni dei Commissari, è un giudice ordinario specializzato, composto da magistrati ordinari. Ne consegue che, rispetto alle sue pronunce, anche il vizio di eccesso di potere giurisdizionale non ha autonomia concettuale e normativa rispetto alla violazione di legge. Il motivo è stato quindi rigettato per i profili attinenti alla giurisdizione, con restituzione degli atti alla Seconda Sezione civile per l’esame dei restanti profili.
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Nota della Redazione
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