Servitù di protendimento dei rami e onere della prova dell’aggravamento (Cass. civ. Sez. II n. 3779 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù di protendimento dei rami costituitasi ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., la maggiore estensione che i rami abbiano assunto al tempo della domanda rispetto alla loro lunghezza originaria, in contrasto con l’art. 1067 cod. civ., costituisce fatto costitutivo dell’eccezione di aggravamento della servitù. La relativa prova grava, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., su chi solleva quella contestazione, e non sul titolare della servitù, sul quale non può essere addossata la prova dell’inesistenza del fatto modificativo dedotto dalla controparte. La regola di riparto dettata in senso contrario non tiene conto del contenuto delle situazioni giuridiche contrapposte e determina una inversione dell’onere della prova. Quanto all’eccezione di nullità degli atti per cancellazione del difensore dall’albo, essa può essere dedotta e provata solo dalla parte colpita dall’interruzione, non rilevabile d’ufficio né eccepibile dalla controparte.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un fondo su cui insiste un filare di alberi i cui rami si protendono oltre il confine. Gli intimati, originari attori, hanno domandato la condanna della ricorrente al taglio dei rami che si protendono sul loro fondo, invocando l’art. 896, primo comma, cod. civ.. La ricorrente ha resistito eccependo in via riconvenzionale l’esistenza di una servitù di protendimento sorta, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., per destinazione dell’originario proprietario dei fondi, oltre venti anni prima dell’inizio della causa.

Gli intimati non hanno contestato l’esistenza della servitù, ma la sua estensione, deducendo che lo sviluppo nel tempo dei rami l’aveva aggravata in contrasto con l’art. 1067 cod. civ.. La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la condanna al taglio dei rami oltre i limiti della servitù, addossando alla ricorrente la prova della situazione di fatto esistente al momento della costituzione della servitù. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ.. La Corte lo accoglie. Il giudice d’appello, a fronte della contestazione degli intimati, aveva richiesto alla ricorrente di provare la lunghezza originaria dei rami, sul presupposto che al momento della domanda gli stessi si fossero sviluppati, ampliando lo ius in re aliena a scapito della proprietà confinante.

La Suprema Corte rileva che il thema probandum era costituito dall’aggravamento della servitù. Alla contestazione degli intimati era sottesa, infatti, l’affermazione che la servitù, per lo sviluppo dei rami, era stata aggravata in contrasto con l’art. 1067 cod. civ.. La maggiore lunghezza dei rami al tempo della domanda rispetto a quella esistente al sorgere della servitù è quindi il fatto costitutivo dell’eccezione opposta ex art. 1067 cod. civ. contro l’eccezione riconvenzionale ex art. 1062 cod. civ. della ricorrente.

Tale regola di riparto non tiene conto del contenuto delle situazioni giuridiche contrapposte. La Corte d’Appello ha onerato la ricorrente della prova dell’inesistenza di un fatto che spettava agli intimati dimostrare, incorrendo in una inversione dell’onere della prova. La conclusione è che la ricorrente, pur pacificamente titolare di una servitù di protendimento, dovrebbe tagliare gli alberi fino al confine come se la servitù non esistesse.

Il secondo motivo, relativo all’uso della consulenza tecnica d’ufficio, resta assorbito per difetto di interesse in ragione dell’accoglimento del primo. Il terzo motivo, concernente la mancata rilevazione della nullità degli atti conseguente alla cancellazione del difensore della controparte dall’albo, è infondato. La cancellazione volontaria del difensore comporta la perdita dello status di avvocato e integra causa di interruzione del processo, con nullità degli atti successivi, ma può essere dedotta e provata solo dalla parte colpita, non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice né eccepibile dalla controparte.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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