Confini e lottizzazione: priorità agli atti richiamati nei titoli (Cass. civ. Sez. II n. 3778 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ., gli atti di frazionamento e i piani di lottizzazione richiamati nei titoli di acquisto ne costituiscono parte integrante e rivestono rilevanza prioritaria ai fini dell’individuazione della linea di demarcazione. Il giudice del rinvio deve esaminare anzitutto le indicazioni contenute in tali allegati e, soltanto in caso di perdurante incertezza, può valorizzare gli elementi di fatto emersi dall’istruttoria, compresi quelli rilevati dal c.t.u. La motivazione è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando presenti un’anomalia tale da esaurirsi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno facente parte di una lottizzazione, convennero in giudizio il confinante lamentando uno sconfinamento e chiedendo che fosse stabilito il confine tra i due fondi. Integrato il contraddittorio nei confronti di altri comproprietari del fondo limitrofo, il giudice di primo grado individuò la linea di demarcazione sulla base delle risultanze della consulenza tecnica e condannò i convenuti alla restituzione della porzione di terreno illegittimamente posseduta.
La vicenda è approdata più volte in cassazione. Dopo un primo annullamento con rinvio, la Corte d’appello rigettò nuovamente l’appello. Un secondo annullamento impose al giudice del rinvio di esaminare, prima di ricorrere ad altri elementi, le indicazioni contenute negli atti di frazionamento e di lottizzazione richiamati nei titoli. La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha infine determinato il confine valorizzando i rilievi topografici del c.t.u. e la mappa catastale di impianto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con il quale si censura l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, deducendo violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 115 cod. proc. civ.. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata reca una motivazione chiara e priva di aporie logiche, idonea a soddisfare il minimo costituzionale. La Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, che a sua volta cita Sezioni Unite n. 8053 del 2014, n. 9558 del 2018 e n. 33679 del 2018: nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Anche il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è infondato. Il giudice del rinvio ha spiegato le ragioni per le quali ha condiviso la ricostruzione grafica del confine operata dal c.t.u. mediante rilievi topografici e strumentazione GPS, non ritenendo concludente la prosecuzione rettilinea del tratto mancante di un vecchio muro, lontano dai fondi e con inclinazione difforme dalla mappa di impianto.
Tale statuizione è coerente con le prescrizioni dell’ordinanza rescindente, perché muove dalla mappa di impianto e dagli atti di frazionamento o di lottizzazione menzionati nei titoli di acquisto, che ne costituiscono parte integrante e rivestono prioritaria importanza. Il giudice del rinvio, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha determinato il confine valorizzando gli elementi oggettivi utilizzati dal c.t.u., in connessione con l’estensione della superficie del fondo indicata nell’atto di acquisto.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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