Adesione di un coobbligato non libera il venditore solidale senza integrale pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 19989 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la responsabilità solidale del coobbligato non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei condebitori alla definizione per adesione. È necessario che a questa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione nei confronti del coobbligato aderente, ovvero accertato in sede giudiziale nei confronti del coobbligato non aderente. L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato e carattere volontario, ha efficacia nei confronti del solo soggetto che lo ha prestato e non può acquisire valore, neppure indiretto, verso chi abbia impugnato l’atto impositivo. La sua estensione ad altri coobbligati è ammessa solo in bonam partem e in assenza di espressa volontà contraria del contribuente.

Il Fatto

L’Ufficio emetteva un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ipotecarie e catastali relativo alla cessione di un capannone a una società acquirente, rideterminando il valore della compravendita. I venditori impugnavano l’atto; l’acquirente definiva in adesione, versando la prima rata e rilasciando garanzia, senza però corrispondere l’intero importo concordato.

Dopo l’annullamento in autotutela di un primo avviso di liquidazione e la riliquidazione definitiva, i venditori ottenevano in revocazione una pronuncia che dichiarava cessata la materia del contendere per effetto dell’adesione dell’acquirente. La decisione veniva confermata dal Collegio d’appello, che riteneva l’adesione produttiva di effetti solutori verso i coobbligati solidali in ragione della novazione dell’obbligazione originaria, anche in caso di successivo inadempimento dei ratei. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio censurava la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1292 e 1300 cod. civ., sostenendo che l’accertamento con adesione non modifica la posizione soggettiva degli obbligati e che solo l’adempimento integrale libera i condebitori solidali. Disattesa l’eccezione di inammissibilità dei controricorrenti, sul rilievo che l’erronea indicazione delle norme non impedisce il controllo di fondatezza in base al principio iura novit curia, la censura è stata ritenuta fondata.

La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui, in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario (Cass. n. 1298 del 18.01.2019; Cass. n. 11327/2022). Poiché nella specie l’acquirente aveva versato solo una rata, il debito non risultava estinto e il venditore rimaneva responsabile solidale per la parte non corrisposta.

Il Collegio ha aggiunto che l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato e carattere volontario, esplica efficacia nei confronti del solo soggetto aderente. Ne consegue che esso non può acquisire valore, neppure indiretto, verso chi abbia impugnato l’atto impositivo contestando il valore dell’immobile trasferito. La sua estensione ad altri coobbligati è ammessa solo in bonam partem, in assenza di espressa volontà contraria (Cass. n. 19339/2024; Cass. n. 14570 del 2021; Cass. n. 18351/2021).

Il secondo motivo, che lamentava la violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. La questione sulla decisività del documento prodotto in revocazione non era stata sottoposta al giudice d’appello: il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione nel grado precedente e di indicare l’atto processuale in cui essa è avvenuta (Cass. n. 16502/2017; Cass. n. 9138/2016). I motivi di legittimità devono investire questioni già comprese nel tema del decidere dell’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove, salvo quelle rilevabili d’ufficio.

La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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