Servizi abitativi transitori esclusi in assenza di grave emergenza abitativa (TAR Lombardia n. 1123 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I Servizi Abitativi Transitori di cui all’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 costituiscono misura di natura eccezionale e temporanea, destinata a fronteggiare situazioni di grave emergenza abitativa caratterizzate dalla repentina perdita dell’alloggio e dall’urgenza di una sistemazione. Il presupposto di accesso non è integrato dalla mera precarietà abitativa, pur oggettiva, né dall’assenza di una sistemazione definitiva, quando la condizione di disagio non derivi da una circostanza improvvisa e non preventivabile. Il carattere residuale della fattispecie impone di distinguere la situazione alloggiativa non definitiva dalle condizioni di necessità che non trovano risposta negli strumenti ordinari, restando sindacabile in sede di legittimità la qualificazione operata dall’amministrazione solo se affetta da manifesta illogicità.

Il Fatto

La ricorrente, unica componente del proprio nucleo familiare, ha presentato domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016, dichiarando di rientrare nella categoria dei nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa. Ha riferito di avere perso il lavoro di collaboratrice domestica, che le forniva anche l’alloggio, e di fruire di un’ospitalità temporanea presso un familiare.

La domanda è stata respinta perché l’amministrazione ha ritenuto insussistente la condizione di emergenza abitativa, non risultando l’ospitalità frutto di una circostanza improvvisa. Il ricorso amministrativo è stato rigettato con provvedimento del 14.05.2024. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione della legge regionale e della delibera di Giunta, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure, trattate congiuntamente perché connesse. Ha osservato che la ricorrente, pur versando in una condizione abitativa provvisoria, non si trova in una situazione di emergenza equiparabile a quella dei nuclei familiari privi di qualsivoglia alloggio.

Il giudice ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016, l’Allegato alla D.G.R. n. 2063/2019 e l’Allegato alla D.G.R. n. XI/6101 del 14.03.2022. Da tali fonti emerge che i S.A.T. hanno carattere residuale e sono destinati a condizioni di grave disagio, derivanti da situazioni di necessità che non possono trovare risposta attraverso gli strumenti ordinari. L’istituto non è sovrapponibile al servizio ordinario dei Servizi Abitativi Pubblici.

La qualificazione operata dal Comune è stata condivisa. La ricorrente risulta inserita nello stato di famiglia del familiare e residente presso di lui sin dal 2017, con autorizzazione alla coabitazione risalente al 2015. La sua condizione è stata pertanto inquadrata come situazione alloggiativa non definitiva, da tenere distinta dalla grave emergenza abitativa, connotata dalla repentina perdita della sistemazione e dall’urgenza di provvedere.

Il Collegio ha inoltre rilevato che dalla documentazione non è chiaro se la ricorrente sia stata effettivamente allontanata dall’alloggio, risultando ambigua la nota dell’amministratore di condominio, che per un verso riferisce che la stessa non abiterebbe più presso l’indirizzo e, per altro verso, contiene una generica intimazione a lasciare lo stabile. Quanto alla perdita del lavoro, non vi è prova che la ricorrente versi in condizioni di salute tali da impedirle di lavorare: è perciò logico ritenere che la ricollocazione lavorativa comporterà anche la correlata sistemazione abitativa.

Il ricorso è stato dunque respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della controversia. Il Collegio ha confermato l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a un separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore, e ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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