Responsabilità del proprietario per deposito incontrollato di rifiuti (TAR Lombardia n. 1124 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, cod. amb. estende la responsabilità anche al proprietario dell’area, purché la violazione del divieto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Al proprietario può dunque far carico una responsabilità da omessa custodia, derivante dalla mancata adozione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per prevenire l’abbandono di rifiuti da parte di terzi. La responsabilità è integrata, oltre che da condotte positivamente orientate al deposito, anche dall’omissione dei doverosi controlli che potrebbero distogliere i terzi dal compiere le condotte sanzionate. Il proprietario che acquisti il compendio con piena consapevolezza delle criticità ambientali in corso e consenta ai soggetti inadempienti di continuare ad accedere all’area è quindi legittimamente destinatario dell’ordinanza sindacale, restando impregiudicata ogni azione di rivalsa nei rapporti interni.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato in data 13.12.2021, a seguito di gara competitiva disposta dal Fallimento, il compendio immobiliare interessato da un grave stato di deposito incontrollato di rifiuti, originato dalle demolizioni eseguite sull’area. Già nell’atto di compravendita risultava che il Fallimento si sarebbe fatto carico degli oneri di smaltimento e delle prescrizioni contenute in una precedente ordinanza sindacale.
Poiché le imprese incaricate e il direttore dei lavori non provvedevano al corretto smaltimento, il Comune ha adottato una serie di ordinanze con cui ha ingiunto anche alla nuova proprietaria la rimozione dei materiali e il ripristino dei luoghi. La società ha impugnato tali provvedimenti, sostenendo di non essere responsabile del deposito e di non doverne sopportare gli oneri. Dopo l’esecuzione delle ordinanze, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, chiarendo che oggetto del giudizio è ormai la sola azione di accertamento dell’illegittimità degli atti, proposta in luogo dell’originaria azione di annullamento. Il rigetto nel merito rende irrilevanti le eccezioni sulla ritualità della domanda e sulla mancata impugnazione di provvedimenti antecedenti.
Il quesito decisivo è se il Comune abbia errato, all’epoca dell’adozione delle ordinanze, a ingiungere anche alla proprietaria le condotte necessarie alla rimozione del deposito ex art. 192 cod. amb. La risposta è negativa. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ricorda che la norma estende espressamente la responsabilità al proprietario, al quale la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Da tale specificazione deriva la configurabilità di una responsabilità da omessa custodia, integrata dall’omissione dei doverosi controlli che potrebbero distogliere i terzi dal compiere le condotte vietate. Nel caso concreto, la ricorrente ha acquistato l’area con piena consapevolezza del profilo relativo allo smaltimento e ha consentito al Fallimento, al direttore dei lavori e alle imprese di continuare ad accedere al sito.
Il Tribunale sottolinea che la ricorrente era il soggetto materialmente in grado di interrompere i comportamenti negligenti in corso, essendo divenuta unico custode del sito. Essa non ha impedito, con misure attive, ulteriori sversamenti da parte di soggetti non identificati lungo le strade interne, senza che tale circostanza risulti confutata da prove contrarie. Il fatto che i rifiuti siano stati poi rimossi dalla stessa ricorrente dimostra che la proprietà aveva la detenzione materiale dell’area.
Quanto al legittimo affidamento, esso poteva semmai essere riposto nei confronti del Fallimento, che aveva assicurato il completamento dei lavori, e non dell’ente territoriale, preposto alla vigilanza e al controllo del territorio. Nei rapporti esterni verso l’autorità pubblica la ricorrente restava dunque responsabile, ferma restando ogni azione di rivalsa nei rapporti interni, estranea al giudizio. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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