Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2365 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il compenso del commissario non è dovuto in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 248/2024, con cui era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta del docente ex art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 e distratte in favore del difensore.
Il difensore, in veste di procuratore distrattario, ha chiesto l’ottemperanza anche nella parte relativa alle spese processuali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dello strumento. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Trapani, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente in data 3.09.2025.
Il Tribunale ha poi scrutinato gli ulteriori adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996: la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 2.05.2025. Il ricorso è stato poi notificato e depositato in data 27 novembre 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito e accolto. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante l’accreditamento della somma spettante alla parte ricorrente a titolo di carta del docente e al difensore distrattario a titolo di spese del giudizio, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso. Il Collegio ha richiamato il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge.
Le spese sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, in relazione ai numerosi precedenti analoghi in materia, e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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