Servizi IT non strumentali al settore idrico: difetto di giurisdizione del g.a. (TAR Toscana n. 787 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei settori speciali di cui agli artt. 146-152 del d.lgs. n. 36/2023, il concetto di strumentalità funzionale va inteso in senso restrittivo e ricomprende soltanto gli appalti finalizzati al c.d. core business dell’attività speciale. I servizi sistemistici, di amministrazione di sistema e di helpdesk, in quanto rivolti a infrastrutture e applicazioni comuni a qualunque realtà aziendale e privi di una funzione diretta e immediata rispetto alle attività del settore idrico, non sono strumentali a tali attività. Ne consegue che la procedura di affidamento non è soggetta all’applicazione del codice dei contratti pubblici e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società resistente, gestore del servizio idrico integrato, ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento di servizi sistemistici, di amministrazione di sistema e di helpdesk, qualificandola come appalto estraneo al campo di applicazione del codice dei contratti pubblici. All’esito della gara è risultata aggiudicataria una concorrente, mentre il raggruppamento temporaneo ricorrente si è collocato al secondo posto.
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione di aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo vizi attinenti al possesso delle certificazioni richieste dal bando, alla disparità di trattamento e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oltre all’illegittimità del bando per erronea qualificazione della commessa come estranea al codice. Hanno chiesto l’annullamento, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Le resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone che la procedura di affidamento sia svolta da soggetti tenuti all’applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica.
L’art. 141, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del Libro III solo per i contratti funzionalmente strumentali a una delle attività dei settori speciali. L’art. 148 individua le attività del settore idrico cui il codice si applica. Il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui la strumentalità va intesa in senso restrittivo, facendovi rientrare solo gli appalti finalizzati agli scopi propri dell’attività speciale, con citazione di Cons. Stato, sez. V, n. 590 del 2018 e Cons. Stato, sez. V, n. 6534 del 2018.
Dall’esame del capitolato speciale è emerso che l’appalto ha ad oggetto interventi su reti, dispositivi e applicazioni riferibili a processi comuni a qualunque realtà aziendale, privi di funzione diretta e immediata rispetto alle specifiche attività svolte dalla resistente. La stessa relazione prodotta in giudizio dalla stazione appaltante ha confermato che i sistemi informatici non sono indispensabili per la prosecuzione della funzione industriale del servizio idrico e che l’eventuale indisponibilità non interrompe il processo industriale.
Il Collegio ha quindi concluso che la procedura non è soggetta all’applicazione del codice dei contratti pubblici e che le relative controversie spettano al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti dinanzi al giudice ordinario e salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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