Sanzione pecuniaria ex art. 31 co. 4-bis T.U.E.: misura massima doverosa per abuso su area vincolata (TAR Puglia n. 237 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, seppure per equivalente, e non natura retributiva. Ne consegue che, ove l’abuso sia realizzato su aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 o inedificabili, il Comune è tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare la sanzione nella misura massima di € 20.000,00. L’esistenza di un sequestro penale sul bene abusivo non incide sull’efficacia e sulla procedibilità del procedimento amministrativo sanzionatorio, potendo il destinatario dell’ordinanza di demolizione richiedere il temporaneo dissequestro all’autorità giudiziaria. La sanzione pecuniaria per abuso edilizio non è retributiva di un comportamento illecito, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, seppure per equivalente, e tale natura esclude l’applicabilità della legge n. 689/1981.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza n. 495 del 24.10.2019 con cui il Comune di Nardò, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un ampliamento abusivo dell’abitazione di sua proprietà.

L’abuso, accertato a seguito di sopralluogo dei VV.UU. e sottoposto a sequestro, era stato realizzato su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel ricorso si deduceva la carenza del presupposto per l’irrogazione della sanzione, anche in ragione dell’esistenza di un sequestro penale sul bene, e si eccepiva, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che la violazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981 in tema di pagamento in misura ridotta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In linea generale, ha chiarito che il presupposto dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è costituito dalla mera inottemperanza all’ordinanza di demolizione, essendo la disposizione finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell’abuso.

Quanto alla determinazione dell’importo, richiamando un consolidato orientamento, il Collegio ha affermato che la norma impone di irrogare la sanzione nella misura massima di € 20.000,00 qualora gli abusi siano realizzati su aree vincolate, inedificabili o a rischio idrogeologico elevato. In tali ipotesi il Comune è tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare il massimo edittale. Nel caso di specie, essendo l’abuso ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nessuna discrezionalità era rimessa all’amministrazione.

Il Tribunale ha poi escluso che il sequestro penale del manufatto possa costituire un impedimento all’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione. L’autore dell’abuso, destinatario dell’ordinanza, ha sempre la possibilità di conformarsi all’ordine richiedendo il temporaneo dissequestro all’autorità giudiziaria competente, sicché l’esistenza del vincolo penale non assume alcun rilievo sull’efficacia del parallelo procedimento amministrativo sanzionatorio.

Da ultimo, è stata esclusa l’applicabilità della legge n. 689/1981 alla sanzione in esame: la giurisprudenza prevalente qualifica la sanzione pecuniaria per abuso edilizio come ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, seppure per equivalente, e non come retributiva di un comportamento illecito; tale natura preclude il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge generale sulle sanzioni amministrative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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