Accesso dei professionisti agli atti dell’Ordine di appartenenza (TAR Sardegna n. 125 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscritto a un Ordine professionale, in quanto versante il contributo associativo e componente dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, è pienamente legittimato ad accedere a tutti gli atti che hanno riflessi sulla complessiva gestione contabile e finanziaria dell’Ente. L’accesso documentale, ex art. 22 della L. n. 241/1990, non può tuttavia essere esercitato per ottenere la creazione di documenti inesistenti o elenchi ricostruiti ad hoc, né per acquisire documentazione individuata in modo generico e sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate. Il diritto di accesso deve essere funzionalizzato all’esercizio consapevole dei diritti partecipativi e di controllo connessi alla qualità di iscritto, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a consentire la visione e l’estrazione di copia dei soli atti già formati e per i quali sussista un concreto interesse ostensivo.
Il Fatto
Un iscritto all’Ordine degli Architetti di Cagliari presentava istanza di accesso documentale al fine di verificare le spese sostenute dall’Ente per l’attuazione di un master finanziato dalla Regione Sardegna. L’istanza, motivata dall’esigenza di partecipare consapevolmente all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, riguardava un elenco analitico delle spese, le fatture passive, i verbali del Consiglio e i prospetti riepilogativi trasmessi ad altri enti. Il Consiglio dell’Ordine rigettava l’istanza, ritenendo l’interessato privo di un interesse diretto e attuale, e qualificando la richiesta come meramente esplorativa, oltre a ravvisare un pregiudizio per la protezione dei dati personali di controinteressati. Avverso il diniego, il professionista proponeva ricorso ex art. 55 cod. proc. amm., chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, in qualità di iscritto all’Ordine e di componente dell’assemblea deputata all’approvazione del bilancio, vanta una posizione qualificata che lo legittima all’accesso agli atti incidenti sulla gestione contabile dell’Ente. La giurisprudenza richiamata, tra cui T.A.R. Sardegna n. 491 del 2012 e n. 2624 del 2010, conferma che i diritti partecipativi e di controllo connessi all’iscrizione costituiscono il fondamento di un interesse concreto e attuale all’ostensione dei documenti amministrativi e contabili.
Tale legittimazione incontra però un limite invalicabile: l’accesso non può tradursi in una richiesta di creazione di documentazione ad hoc. Il Collegio ha osservato che l’elenco analitico delle spese e parte dei prospetti riepilogativi richiesti non risultano atti già formati, ma documenti da elaborare per soddisfare la richiesta, con conseguente esclusione dell’obbligo ostensivo. Allo stesso modo, l’istanza è stata valutata come eccessivamente generica e sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate, atteso che l’accesso deve riguardare documenti determinati e non già un’ingente mole di atti solo astrattamente riconducibili al progetto finanziato.
La Sezione ha quindi delineato il perimetro corretto del diritto di accesso: l’Ordine dovrà consentire all’iscritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti dei quali dimostri una concreta necessità ai fini dell’esercizio consapevole dei diritti partecipativi in assemblea, con particolare riguardo alle spese riferibili al master oggetto di finanziamento regionale. L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato pertanto limitato ai sensi, termini ed effetti indicati in motivazione, con ordine di convocazione del ricorrente entro due giorni dalla comunicazione della pronuncia.
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Nota della Redazione
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