CIGO e ciclicità del calo commesse: legittimo il diniego INPS (TAR Emilia-Romagna n. 135 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, i presupposti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento all’imprenditore, richiesti dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015, devono essere valutati con giudizio prognostico ex ante e in senso stretto. La ciclicità delle sospensioni, che si ripropongono nello stesso periodo dell’anno per una pluralità di annualità in relazione alla tipologia produttiva, esclude la temporaneità dell’evento e ne rivela l’immanenza all’organizzazione dell’impresa. La serialità delle causali addotte nelle reiterate domande costituisce indice della riferibilità del calo di commesse alla gestione economica e tecnica aziendale. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego dell’ente previdenziale è limitato ai vizi di evidente illogicità, manifesta incongruenza o travisamento in fatto, in ragione dell’ampio margine di discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Una società operante nel settore calzaturiero presentava all’INPS due domande di CIGO per una platea massima di 32 lavoratori, rispettivamente per i periodi dal 12 al 25 giugno 2023 e dal 26 giugno al 2 luglio 2023, deducendo la mancanza di ordini e commesse e indicando la siccità come concausa. L’Istituto rigettava entrambe le istanze con provvedimenti del 5 ottobre 2023, ravvisando la riferibilità della sospensione a problematiche di programmazione aziendale.
La società impugnava i dinieghi davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo errori di istruttoria e di motivazione. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 5 dell’11 gennaio 2024; all’esito dell’istruttoria e della conferma dell’interesse alla decisione, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto, richiamando i principi espressi dal Cons. Stato, Sez. III, n. 7698 dell’8 agosto 2023 e, da ultimo, dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 6227 del 16 luglio 2025. La CIGO opera in via eccezionale rispetto al sinallagma retributivo e presuppone eventi transitori non imputabili all’imprenditore, riconducibili a caso fortuito, forza maggiore o situazioni temporanee di mercato, secondo la logica della stretta interpretazione.
Il requisito della non imputabilità esige che i fatti causativi della contrazione restino estranei non solo all’imprenditore ma anche ai soggetti con cui lo stesso ha contratto, onde evitare la socializzazione del rischio d’impresa. La transitorietà va accertata in termini prognostici, con giudizio ex ante fondato sulle informazioni disponibili al momento della domanda.
Quanto alla ciclicità, il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui non sussistono i presupposti dell’ammortizzatore quando il calo di ordini si manifesti in periodi ricorrenti: difetta la temporaneità, per la costanza della reiterazione, e l’estraneità alla gestione economica dell’impresa. Nella specie, l’INPS ha valorizzato la serialità delle domande presentate negli anni, tutte fondate sulla medesima causale, e la coincidenza periodica delle sospensioni.
Il giudice amministrativo riconosce il perimetro limitato del proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’ente, sindacabile solo per illogicità evidente o travisamento. Le tre relazioni tecniche acquisite hanno consentito un’istruttoria approfondita sia sulle soluzioni organizzative sia sulle criticità climatiche, così che il diniego risulta adeguatamente motivato.
Il riferimento alla perimetrazione geografica della siccità non costituisce elemento fondante del rigetto, ma solo fattore di raffronto per la verifica della ciclicità. Quanto all’esiguità delle ore richieste, è la reiterazione delle identiche motivazioni a oggettivizzare l’imputabilità della gestione della contrazione all’azienda. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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