Sgombero illegittimo dell’intero immobile per acquisizione parziale al patrimonio comunale (TAR Campania n. 218 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un immobile adottato dal Comune a seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive è legittimo solo nei limiti delle porzioni effettivamente acquisite. Quando l’amministrazione ha acquisito esclusivamente porzioni pertinenziali esterne all’appartamento, detenuto in forza di un regolare contratto di locazione tra privati, l’ordine che impone lo sgombero dell’intero bene è sproporzionato e privo dei presupposti di legge. In tale ipotesi l’atto non costituisce esercizio della tutela del patrimonio disponibile, ma assume natura autoritativa nell’ambito dei poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia, con conseguente sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, conduttori di un appartamento sito in Arzano in virtù di un contratto di locazione del 25.07.2024, hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha intimato lo sgombero dell’intero immobile, occupato senza titolo edilizio e già in parte acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
L’acquisizione era conseguita a un precedente ordine di demolizione del 2016, relativo a una veranda, a un piccolo locale deposito e a una tettoia, tutti manufatti esterni all’abitazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la contestazione sulla natura del bene spettasse al giudice ordinario. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 10 del 2025, aveva già accolto l’istanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione. L’amministrazione ha agito rivendicando prerogative pubblicistiche in materia edilizia e non ha posto il privato nella condizione di difendersi sul medesimo piano, imponendo tempi ristrettissimi di rilascio del bene e lo sgombero di un immobile solo in parte riconducibile alla proprietà pubblica. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio per cui la facoltà di autotutela esecutiva dell’art. 823, comma 2, cod. civ. opera per i beni demaniali e per quelli del patrimonio indisponibile, ma non per i beni del patrimonio disponibile, il cui recupero è affidato agli strumenti civilistici. Grava sull’amministrazione l’onere probatorio circa la destinazione del bene a pubblico servizio.
Nel caso concreto emerge una peculiarità decisiva: l’ordine di sgombero riguarda un intero immobile, mentre al patrimonio comunale sono state acquisite soltanto porzioni pertinenziali esterne all’appartamento, che risulta locato in forza di un contratto tra privati. L’atto è dunque sproporzionato e non integra un’azione a tutela del patrimonio disponibile, poiché l’appartamento non è di proprietà dell’ente.
La circostanza che il Comune avrebbe dovuto essere parte del contratto di locazione non incide sulla legittimità dell’azione autoritativa: tali profili attengono a rapporti negoziali o a sedi diverse. Il difetto istruttorio, già rilevato in fase cautelare, conferma l’uso viziato del potere di autotutela esecutiva.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese processuali, liquidate in euro 3000,00 complessivi oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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