Giudizio ASN non sindacabile salvo illogicità manifesta (TAR Lazio n. 9655 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale sulla mancanza di originalità, di rigore metodologico e di spunti critici nelle pubblicazioni scientifiche dei candidati attengono alla discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità manifesta, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La motivazione del giudizio negativo risulta adeguatamente formulata quando indica chiaramente i motivi della decisione e l’iter logico seguito, pur in presenza di elementi favorevoli e sfavorevoli, senza che sia necessario soffermarsi analiticamente su ogni singola pubblicazione. La presunta disparità di trattamento rispetto ad altri candidati non è configurabile nelle procedure abilitative, che non hanno carattere concorsuale e non prevedono un confronto competitivo tra candidati. L’affidamento all’ANVUR dell’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari è legittimo, ai sensi dell’interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
Il Fatto
La ricorrente, docente aspirante alla prima fascia nel settore concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale, aveva presentato domanda di abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2023-2025, allegando titoli e pubblicazioni scientifiche. La Commissione, pur riconoscendo la sussistenza dei valori soglia e l’apprezzamento della produzione scientifica per chiarezza e cura editoriale, all’unanimità concludeva per la non idoneità, ritenendo che le pubblicazioni non spiccassero per profili di originalità o rigore metodologico. La ricorrente impugnava il giudizio negativo e gli atti connessi, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e illegittimità derivata della composizione della Commissione per l’illegittimo affidamento all’ANVUR del sistema di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che le procedure di abilitazione si articolano in una fase di verifica di requisiti oggettivi e in una fase di valutazione della maturità scientifica del candidato, affidata alla discrezionalità tecnica della Commissione, nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo. Il quadro normativo, ricostruito attraverso la legge n. 240/2010, il d.P.R. n. 95/2016 e il D.M. n. 120/2016, attribuisce alla Commissione il compito di formulare un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica del candidato, valutando le pubblicazioni secondo i criteri di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo.
Con riferimento al primo e al secondo motivo, il Collegio rileva che il giudizio impugnato, pur riconoscendo elementi positivi della produzione scientifica della ricorrente, ha ritenuto dirimente la carenza di originalità e di rigore metodologico, con una valutazione chiara e univoca. La motivazione, integrata dalle controdeduzioni fornite dalla Commissione in corso di giudizio, risulta formulata in conformità agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, non ravvisandosi vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. La doglianza sulla disparità di trattamento con altri candidati viene dichiarata infondata, perché la procedura abilitativa non è concorsuale, non essendovi un numero contingentato di posti né un confronto competitivo.
Sul terzo motivo, relativo alla composizione della Commissione, il TAR richiama l’orientamento consolidato che legittima il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari affidato all’ANVUR, alla luce dell’interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, che ha chiarito la natura della valutazione richiesta per l’inclusione nelle liste dei sorteggiabili. Nel caso di specie, i commissari nominati superavano i criteri fissati dall’ANVUR e risultavano muniti delle prescritte attestazioni rilasciate dagli atenei di appartenenza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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