Trasferimento di farmacia fuori zona: pareri comunali privi di natura provvedimentale (TAR Piemonte n. 1169 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I pareri e i nulla-osta che il Comune esprime in ordine al trasferimento di una farmacia sono atti privi di natura provvedimentale e non si inseriscono in alcuna sequenza procedimentale delineata dalla legislazione di settore, poiché la competenza a rilasciare l’autorizzazione al trasferimento dei locali spetta all’ASL territoriale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 475/1968 e dell’art. 3, lett. h), legge reg. Piemonte n. 21/1991. Il ricorso proposto avverso tali atti è pertanto inammissibile per difetto di interesse. La titolarità della sede farmaceutica non si estende automaticamente alla zona in cui la sede è stata collocata in forza di un provvedimento di trasferimento: chi ha ottenuto il trasferimento senza mutamento della zona di spettanza non acquista il diritto di spostarsi liberamente all’interno della zona altrui. Il diniego opposto dall’ASL, in presenza di locali situati fuori dalla zona di competenza, è atto vincolato, con conseguente irrilevanza del difetto di preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 ai sensi dell’art. 21-octies della medesima legge.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una farmacia acquisita nel 2000, chiedeva al Comune il parere favorevole al trasferimento della propria sede da Corso Giovanni XXIII a Piazza Savoia, locali che assumeva ricompresi nella zona farmaceutica di propria spettanza. Dopo un iniziale nulla-osta, gli uffici comunali revocavano gli atti, rilevando che i nuovi locali ricadevano nella zona di competenza di altra farmacia.

La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Piemonte i provvedimenti comunali di rettifica e conferma, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugnava la nota con cui l’ASL CN1 aveva negato l’autorizzazione al trasferimento, la delibera di indirizzo per la revisione della pianta organica e un atto di censimento della popolazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, argomentata sull’attesa dell’esito dell’appello avverso la sentenza della stessa Sezione n. 366/2026. Richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., i giudici osservano che il rinvio è riservato a casi eccezionali e che l’esito del giudizio di impugnazione non incide in modo dirimente sulla controversia.

Nel merito, il ricorso introduttivo è inammissibile. I pareri e i nulla-osta comunali non si inseriscono in un procedimento di settore e sono privi di natura provvedimentale, perché rilasciati da un’amministrazione non titolare della competenza autorizzatoria. Il Comune perimetra le sedi farmaceutiche con atti programmatori di contenuto generale; l’ASL autorizza il trasferimento dei locali nell’ambito della sede.

Quanto ai motivi aggiunti, la parte diretta contro l’atto di impulso della revisione della pianta organica e contro la determina sul censimento è inammissibile, trattandosi di atti privi di portata lesiva ed estranei al procedimento autorizzativo. La parte residua è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiornamento della pianta organica del 2025 ha confermato l’appartenenza della farmacia ricorrente alla zona originaria, facendo venir meno il presupposto dell’impugnativa.

Anche in caso di reviviscenza della pianificazione precedente, le censure contro il diniego dell’ASL sarebbero infondate. La ricorrente, per effetto del trasferimento autorizzato nel 1975, ha acquisito il diritto a operare nella sede attuale, collocata dall’altro lato della strada rispetto al confine tra le zone, ma non la titolarità della zona assegnata alla farmacia controinteressata, né il diritto di spostarsi al suo interno. Il diniego risulta pertanto legittimo, difettando i presupposti dell’art. 1, comma 4, legge n. 475/1968. Non è configurabile alcun legittimo affidamento, non essendo mai stata modificata l’attribuzione originaria della zona.

La censura sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi è priva di pregio: il diniego è atto vincolato e la ricorrente era stata posta in condizione di partecipare. La reiezione della domanda risarcitoria consegue all’accertata legittimità dell’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *