Notifica nulla da posta privata sanata oltre il termine di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 11831 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, ed è sanabile per raggiungimento dello scopo in virtù della costituzione della controparte. La sanatoria opera però con efficacia ex nunc. Pertanto, ove la costituzione avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare, la nullità è sanata quando la decadenza è già maturata, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. La mancanza di poteri certificativi in capo all’operatore priva di certezza legale la data di consegna dell’atto, sì che non può valorizzarsi la spedizione ai fini della tempestività.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un avviso di accertamento catastale con il quale il Comune aveva rideterminato la categoria e la classe dell’unità immobiliare di sua proprietà, a seguito del riclassamento operato ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004. La Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il riclassamento per microzone e immotivato l’avviso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile il gravame, perché la notifica dell’atto di appello era stata eseguita da un soggetto privato, all’epoca non autorizzato, e non da uno degli ufficiali abilitati: notifica inesistente e, come tale, insanabile. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e li ritiene infondati. Il quadro di riferimento è tracciato dalle Sezioni Unite n. 299 del 10 gennaio 2020: nel sistema novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE tutti gli operatori postali possono notificare atti giudiziari, salvo che lo Stato dimostri una giustificazione oggettiva ostativa. Da ciò deriva che la notificazione eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente, e dunque sanabile per raggiungimento dello scopo.
Il Collegio richiama però il limite indicato dal Giudice della nomofilachia: la mancanza della licenza non consente di riconoscere forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna dell’atto all’operatore, perché questi non è munito di poteri certificativi. Le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale, presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost., e richiedono quella certezza pubblica propria degli atti fidefacenti.
Da qui la sequenza logica: la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo consente di procedere alla verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione, ma ai fini della tempestività non può mai attribuirsi certezza legale al momento della consegna dell’atto all’operatore privato. Rileva solo il momento della consegna al destinatario, certo perché asseverato dalla controparte con la costituzione. E tale certezza manca anche per le successive attività del procedimento notificatorio. Il principio è già stato affermato da Cass., Sez. V, ordinanza n. 19019 del 06/07/2021, qui richiamata.
Applicando tali coordinate al caso, la Corte rileva che la notifica è nulla ma sanata dalla costituzione della parte convenuta nel giudizio di appello. Tuttavia il termine per appellare, essendo la sentenza di primo grado depositata in data 22.9.2016, scadeva il 22.3.2017, mentre la costituzione dell’appellata è avvenuta con controdeduzioni depositate il 26.5.2017. La sanatoria, avendo efficacia ex nunc, non impedisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando intervenga dopo la scadenza del termine, come confermano Cass. nn. 3000/2021, 9201/1999 e 1123/2009.
Il ricorso è quindi rigettato: nel momento in cui si è prodotto l’effetto sanante era ormai maturata la decadenza dal diritto di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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