La qualificazione del rapporto e l’onere della prova gravano su chi deduce la subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13042 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, incombe sulla parte che deduce la natura subordinata l’onere di provare il puntuale assoggettamento del prestatore al potere conformativo datoriale sul quomodo e sul facere, nonché l’esercizio del potere disciplinare in caso di inottemperanza. La possibilità del lavoratore di indicare le proprie disponibilità costituisce elemento neutro ai fini della qualificazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può riguardare l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo l’eventuale violazione delle prove legali o l’utilizzo di prove non dedotte. La configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 463/1983 postula la ricorrenza, in capo al soggetto attivo, della qualifica soggettiva di datore di lavoro.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro notificava ordinanze ingiunzione a un’associazione professionale di infermieri e a singoli professionisti, qualificando come subordinati i rapporti di lavoro dagli stessi intrattenuti con alcune strutture sanitarie private e contestando la mancata contribuzione. Gli interessati proponevano opposizione dinanzi al Tribunale, che respingeva le domande.
La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava insussistente l’obbligazione contributiva e annullava le ordinanze ingiunzione. I giudici di appello ritenevano non raggiunta la prova della subordinazione, valorizzando l’emersa inesistenza del potere conformativo sul quando e la radicale incertezza sulla configurabilità della medesima. Avverso tale decisione, l’Ispettorato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti rispettivamente la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e l’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente censurava la mancata valorizzazione di una pluralità di indici rivelatori della subordinazione, quali il periodo di affiancamento, l’orario di lavoro, la tipologia del compenso e la fungibilità delle prestazioni, a fronte della ritenuta erronea valorizzazione della possibilità degli infermieri di inserire mensilmente le proprie disponibilità nella piattaforma.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le censure. In primo luogo, il ricorso non assolveva agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non riportando il contenuto degli atti introduttivi e non localizzandoli. Inoltre, la censura sollecitava un sindacato di merito, laddove l’apprezzamento dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione dei fatti è riservato al giudice di merito. La Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è censurabile solo ove il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia disatteso prove legali, operando il principio del libero convincimento interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, concernente l’omessa motivazione sull’annullamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 463/1983, la Corte lo ha ritenuto infondato. La Corte territoriale aveva infatti escluso la configurabilità dell’illecito in quanto lo stesso presuppone la qualifica di datore di lavoro in capo al soggetto attivo, presupposto che era venuto meno a seguito dell’accertamento della natura autonoma dei rapporti.
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Nota della Redazione
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