Sgravi contributivi non cumulabili tra assunzione a termine e a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9462 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 e quelle di cui all’art. 25, comma 9, della medesima legge costituiscono opzioni premiali distinte, non cumulabili e alternative tra loro. Le norme che eccettuano l’obbligo contributivo hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.. Il cumulo dei due benefici è ammesso solo ove espressamente previsto, e cioè nella sola ipotesi di conversione del contratto a termine in corso di svolgimento; la conversione integra pertanto un requisito costitutivo del diritto al doppio sgravio. Ne consegue che la riassunzione a tempo indeterminato del lavoratore dopo la scadenza del termine, con pregressa fruizione dello sgravio per l’assunzione a termine, non consente di applicare anche l’agevolazione sui diciotto mesi.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società che aveva assunto alcuni lavoratori dapprima con contratti a tempo determinato di durata variabile, fruendo del regime contributivo agevolato dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, e che successivamente, dopo la scadenza del termine, li ha riassunti a tempo indeterminato applicando l’agevolazione dell’art. 25 della medesima legge. L’INPS ha contestato la spettanza del secondo beneficio, rivendicando il credito contributivo derivante dalla sua indebita fruizione.
La domanda della società era stata accolta in primo grado; la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione, ritenendo i due benefici cumulabili e non alternativi, e ha respinto tanto l’appello principale dell’Istituto quanto quello incidentale della parte privata. Pur prendendo atto che la questione era stata nel frattempo risolta in senso favorevole all’INPS in sede di legittimità, il giudice di appello se ne è motivatamente discostato. Di qui il ricorso per cassazione dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Investita del motivo ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la Corte affronta il tema della possibilità, per il datore di lavoro, di fruire dello sgravio di cui all’art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 anche quando l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori già assunti a termine e per i quali sia stato goduto lo sgravio dell’art. 8, comma 2.
Il Collegio richiama e riafferma la sentenza n. 12554 del 2018, resa sulla normativa ratione temporis applicabile, e ne ripercorre l’argomentazione. L’art. 8, comma 2, consente l’assunzione del lavoratore in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, con contribuzione ridotta, e prevede espressamente che in caso di trasformazione a tempo indeterminato in corso di svolgimento il beneficio spetti per ulteriori dodici mesi «in aggiunta». L’art. 25, comma 9, riconosce invece, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, la contribuzione ridotta per i primi diciotto mesi.
Dall’esame delle disposizioni emerge che il legislatore ha calibrato il beneficio in funzione dell’incremento occupazionale: l’assunzione a termine è agevolata per dodici mesi, quella a tempo indeterminato per diciotto, e ulteriori dodici mesi si aggiungono solo in caso di conversione del rapporto a termine nel corso del suo svolgimento.
La Corte ricorda che le norme eccettuative dell’obbligo contributivo sono di natura eccezionale e non tollerano interpretazione estensiva. Dove il legislatore ha inteso cumulare i benefici lo ha detto espressamente, disponendo il beneficio «in aggiunta». Nessuna analoga previsione assiste l’ipotesi dell’assunzione a tempo indeterminato successiva alla scadenza del termine. Le due agevolazioni configurano quindi opzioni premiali distinte e alternative, e il doppio sgravio presuppone la trasformazione del contratto a termine in corso di svolgimento, requisito temporale costitutivo del diritto.
Quanto all’obiezione della sentenza impugnata, secondo cui la tesi dell’Istituto renderebbe obbligata la scelta del datore di lavoro, la Corte replica che un eguale paradosso caratterizza l’interpretazione opposta: in termini di mera utilità economica converrebbe attendere la scadenza e poi rioccupare il lavoratore, fruendo di agevolazioni per trenta mesi complessivi. L’opzione accolta è invece coerente con la lettera della legge e ragionevole nel contemperamento degli interessi del datore di lavoro, del lavoratore e del sistema statale. La disciplina della legge n. 92 del 2012 resta estranea, perché ancorata a presupposti diversi.
Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e rigetta integralmente la domanda originaria. Le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione della successività dell’intervento chiarificatore rispetto all’introduzione dell’appello; le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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