Reddito agrario e attività connesse: produzione di pallets tra silvicoltura e impresa (Cass. civ. Sez. V n. 9458 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito agrario, la tassazione secondo il regime di cui all’art. 34 t.u.i.r. si applica alle attività agricole connesse, secondo la definizione dell’art. 2135, terzo comma, cod. civ., purché ricorrano i presupposti dell’art. 32, comma 2, lett. c), t.u.i.r. e il limite della potenzialità del terreno di cui all’art. 32, comma 1, t.u.i.r. vigente ratione temporis. Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e la prova dei presupposti grava sul contribuente. La presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera anche per l’imprenditore agricolo, che deve vincere la presunzione con prova analitica.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente esercente silvicoltura. Per l’anno d’imposta 2014 il contribuente aveva dichiarato un reddito agrario di modesta entità e un reddito di impresa derivante dalla produzione e vendita di pallets (bancali da carico), con un volume d’affari assai superiore.

L’Ufficio rideterminava il solo reddito di impresa sulla base di un processo verbale di constatazione e delle indagini bancarie, imputando i ricavi in nero al reddito d’impresa e non a quello agrario. Il contribuente ricorreva alla C.t.p. di Salerno, che accoglieva solo il ricorso sul recupero da indagini bancarie. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.t.r., che qualificava come agricola, e quindi connessa, l’attività di trasformazione del legno in pallets. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo delle attività connesse. L’art. 2135 cod. civ. definisce tali le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo o dal bosco. Il legislatore fiscale, muovendo dalla nozione civilistica, ha però introdotto specificità: ha limitato la tassazione come reddito agrario a quanto ricavabile nei limiti della potenzialità del terreno e ha delimitato le attività connesse ammesse al regime agevolato rinviando a un decreto ministeriale periodico che individua i singoli prodotti.

Ne deriva un regime diversificato. Se ricorrono i presupposti dell’art. 32, comma 2, lett. c), t.u.i.r. e i beni rientrano tra quelli del d.m. vigente ratione temporis, il reddito è agrario. Se l’attività connessa riguarda prodotti diversi, si applica il regime forfetario dell’art. 56-bis, comma 2, t.u.i.r.. In mancanza di entrambi, la tassazione segue il reddito di impresa. Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e la prova dei presupposti grava sul contribuente.

Nel caso dei pallets, perché l’attività sia connessa e tassabile come reddito agrario occorre che rientri nella definizione civilistica, che non si tratti di prodotti di secondo grado, che il reddito sia prodotto nei limiti della potenzialità del terreno e che il prodotto sia contemplato dai decreti ministeriali vigenti. La C.t.r. ha reso motivazione apparente ed elusiva: ha aderito alla sentenza di primo grado senza esporne gli argomenti, ha affermato la natura agricola dell’attività connessa senza verificare i presupposti di legge e ha erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova della prevalenza dell’attività commerciale.

Quanto al terzo motivo, la Corte conferma che la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera per qualsiasi contribuente, anche non imprenditore commerciale: i movimenti bancari sono elementi positivi di reddito se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile o che sono estranei alla produzione del reddito. Il superamento della presunzione richiede una prova analitica, non generica. La C.t.r. si è fermata alle deduzioni del contribuente senza procedere ad alcun riscontro effettivo.

Il quarto motivo è infondato: la C.t.r. ha affermato che la violazione per omessa registrazione delle fatture non era oggetto di impugnazione, né risulta violato il giudicato interno. La Corte accoglie il primo, il secondo e parzialmente il terzo motivo, rigetta il quarto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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