Recupero della pensione indebita per rapporti di lavoro fittizi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21898 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale, l’INPS è legittimato ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, la contribuzione versata allorché accerti che il rapporto di lavoro subordinato, presupposto indefettibile del rapporto assicurativo, sia fittizio. In tal caso, i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa e grava su chi intende far valere l’esistenza del rapporto l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico della subordinazione. La contestazione dei requisiti da parte dell’ente non integra un’eccezione in senso stretto ma una mera difesa. L’accertamento del dolo dell’accipiens, in concorso con il datore di lavoro, esclude il legittimo affidamento del pensionato e il diritto di trattenere le somme percepite.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano aveva confermato le pronunce di primo grado che, da un lato, avevano accertato la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una cooperativa e la sua Presidente del consiglio di amministrazione e, dall’altro, avevano dichiarato legittimo il recupero della pensione indebitamente corrisposta dall’INPS.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la lavoratrice, con quattro motivi, sia la società, con ricorso incidentale affidato a due censure, contestando la natura fittizia del rapporto e la sussistenza del dolo necessario a sostenere la ripetizione dell’indebito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha disatteso tutte le censure, muovendo dal principio per cui l’INPS può sempre annullare d’ufficio i provvedimenti adottati in contrasto con la normativa vigente, disconoscendo in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che non sia genuino. In questa evenienza grava sull’interessato l’onere di dimostrare la sussistenza dell’elemento qualificante della subordinazione, non dovendo l’Istituto provare l’insussistenza dei requisiti, trattandosi di una mera difesa e non di un’eccezione in senso stretto.

Quanto alla compatibilità tra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e lo status di lavoratore subordinato, la Corte ha precisato che essa è ammissibile in astratto ma va verificata in concreto. Nel caso di specie, la pluralità degli elementi esaminati — quali la sostanziale autonomia nello svolgimento delle mansioni e l’assenza di ordini concreti idonei a conformare la prestazione — ha escluso l’assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, rendendo la valutazione della Corte territoriale coerente con il paradigma dell’art. 2094 cod. civ.

Sul tema dell’indebito pensionistico, la Corte ha ritenuto plausibile l’inferenza dei giudici di merito secondo cui la subordinazione era stata artificiosamente creata per conseguire il trattamento pensionistico, ravvisando un comportamento doloso escludente il legittimo affidamento. Ha inoltre precisato che le previsioni dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 presuppongono un valido rapporto assicurativo e non operano al cospetto di una situazione di acclarata fittizietà del rapporto di lavoro. Infine, ha escluso l’omessa pronuncia sulla domanda di imputazione dei contributi alla Gestione separata, trattandosi di domanda esaminata e respinta con motivazione congrua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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