Norma retroattiva solo se testuale: l’art. 67 l.r. Sicilia n. 8/2018 ha efficacia ex nunc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14578 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018, nel prevedere che al personale del comparto “ex comandato” dell’Ente Parco dei Nebrodi si applichino le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico già previste per gli altri Enti parco, ha natura innovativa e non interpretativa, con efficacia ex nunc. La norma, infatti, non presenta elementi testuali che ne impongano la retroattività, limitandosi a equiparare i trattamenti per il futuro. Il successivo comma 2, che autorizza una spesa di 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017, costituisce una deroga parziale che stanzia una somma fissa per il passato, senza configurare un acconto rispetto a ulteriori parificazioni. I principi di eguaglianza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 non ostano a diversificazioni di trattamento tra categorie professionali non comparabili.
Il Fatto
Il lavoratore e gli altri dipendenti, tutti appartenenti al personale del comparto “ex comandato” transitato nei ruoli dell’Ente Parco dei Nebrodi, avevano agito in giudizio per ottenere la condanna dell’Ente al pagamento degli ulteriori arretrati retributivi, sostenendo che l’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018 avesse natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva nell’equiparare il loro trattamento a quello del personale degli altri Enti parco regionali. Il Tribunale di Patti aveva accolto le domande; la Corte d’Appello di Messina, invece, in riforma, le aveva rigettate, escludendo la valenza interpretativa della disposizione e ritenendo che lo stanziamento per gli arretrati rappresentasse una deroga parziale, senza imporre ulteriori obblighi economici all’Ente. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla presunta violazione dell’art. 67 della l.r. n. 8/2018, deducendo, rispettivamente, la falsa applicazione della norma e la lesione del principio di parità di trattamento.
I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure infondate. Il primo comma dell’art. 67, attraverso l’utilizzo del modo indicativo, traccia il perimetro applicativo della disposizione, che si applica ex nunc anche al personale dell’Ente Parco dei Nebrodi. In assenza di elementi testuali che lascino propendere per la natura interpretativa, la Corte ha confermato il carattere innovativo della norma, che equipara i trattamenti solo per il futuro. La lettura del comma 2, che stanzia per gli arretrati una somma fissa di 300 migliaia di euro, è stata ritenuta corretta: si tratta di una norma parzialmente derogatoria che non configura un anticipo o un acconto rispetto a ulteriori parificazioni.
Quanto alla dedotta violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 134 del 2024 e n. 71 del 2021), ricordando che tali principi non ostano a differenziazioni tra categorie professionali non comparabili. La specificità della categoria del personale ex comandato, cui la norma si rivolge, ne evidenzia la diversità di condizione e di percorso professionale rispetto al restante personale, costituendo una ragione giustificativa del diverso trattamento riservato in passato, che il legislatore ha inteso colmare solo parzialmente senza esservi obbligato in via integrale.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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