Il consorzio non risponde per i debiti del consorziato se non ha stipulato il contratto come mandatario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18535 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 cod. civ. non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, né la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività. Il consorzio non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un’impresa consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto a quest’ultima assegnato, trovando applicazione il generale principio di cui all’art. 1372, secondo comma, cod. civ. La responsabilità solidale del consorzio resta configurabile solo quando esso abbia stipulato il contratto di lavoro come mandatario delle imprese consorziate, ai sensi dell’art. 2615, secondo comma, cod. civ.
Il Fatto
Il lavoratore aveva stipulato due contratti di collaborazione a progetto direttamente con una società consorziata; deduceva la nullità dei contratti per insussistenza di un valido progetto e chiedeva la conversione del rapporto in lavoro subordinato, con condanna solidale della società, del consorzio di cui faceva parte, della società committente e della subentrante.
Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 e, nel merito, per la sussistenza di un valido progetto. La Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame, accertando la natura subordinata del rapporto e condannando in solido società fallita, consorzio, subentrante e committente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ritenendo infondata la censura relativa alla mancata riproposizione, in appello, della domanda di responsabilità solidale della committente: nelle conclusioni dell’atto di appello il lavoratore aveva richiamato la domanda nei termini in cui era stata articolata nel ricorso introduttivo, il che basta a ritenere soddisfatto l’onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.
Accoglie, invece, il terzo motivo del ricorso incidentale del consorzio, affermando un principio di particolare rilevanza. La Corte richiama il proprio precedente Cass. ord. n. 40782/2021, precisando che in quella pronuncia era stata confermata la responsabilità del committente per gli inadempimenti retributivi e contributivi delle singole consorziate, ma non era stata affatto affermata la corresponsabilità del consorzio per quegli stessi inadempimenti.
Il consorzio, nel contrattare con i terzi, opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spendere il nome di questi ultimi; tuttavia, ogni obbligazione correlata all’esecuzione dei lavori sorge in capo ai consorziati per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. Ne consegue che la responsabilità solidale del consorzio ex art. 2615, secondo comma, cod. civ. presuppone che l’atto negoziale, dal quale discenda l’obbligazione della singola consorziata, sia stato stipulato dal consorzio nella sua veste di mandatario.
Nel caso di specie i contratti di lavoro erano stati conclusi unicamente con la singola impresa consorziata, sicché non poteva trovare applicazione il regime speciale di responsabilità del consorzio; la sentenza impugnata va quindi cassata sul punto, senza rinvio ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con decisione nel merito di rigetto della domanda del lavoratore nei confronti del consorzio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1372 c.c. – Efficacia del contratto
- Art. 2602 c.c. – Nozione e norme applicabili
- Art. 2615 c.c. – Responsabilità verso i terzi
- Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito