Silenzio ARERA su approvazione PEF rifiuti e termine art 2 legge 241 (TAR Lombardia n. 3109 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del piano economico-finanziario del servizio rifiuti, esercitando il potere regolatorio riconosciutogli dal metodo tariffario, non è autonomamente impugnabile non perché non lesivo, ma perché non definitivo: esso è sottoposto alla successiva verifica di coerenza regolatoria e all’approvazione di ARERA, che conclude il procedimento a natura unitaria. L’atto di validazione non è dunque un arresto procedimentale, avendo l’ETC trasmesso gli atti all’Autorità per l’approvazione. Poiché le deliberazioni regolatorie non prevedono un termine finale di conclusione del procedimento di approvazione, trova applicazione diretta il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti intervenuta dopo la scadenza di tale termine non sospende il procedimento, non operando l’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi ambiti tariffari della Regione Puglia in forza di una gara indetta dall’AGER, che opera quale Ente territorialmente competente. La società ha predisposto l’aggiornamento 2024/2025 del PEF e lo ha trasmesso all’ETC per la validazione.

L’AGER ha validato l’aggiornamento con distinte determine del 17 giugno 2024, escludendo alcuni costi, e nella stessa data lo ha trasmesso ad ARERA ai sensi dell’art. 8.3 della deliberazione n. 363/2021. Poiché l’Autorità non ha concluso il procedimento di approvazione, la società ha proposto ricorso per silenzio inadempimento, premettendo che l’atto di validazione non è autonomamente impugnabile secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024. ARERA ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, invocando la deliberazione n. 409/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La deliberazione n. 409/2025 ha disposto un supplemento istruttorio e fissato i termini per la sua conclusione, riservandosi specifiche verifiche. Si tratta di atto di natura endoprocedimentale, che non ha concluso il procedimento di approvazione e non fa venir meno l’interesse a una pronuncia che imponga la conclusione entro un termine certo.

Il giudice ricostruisce il procedimento di aggiornamento tariffario, articolato in due segmenti collegati e volti a una funzione unitaria: la validazione dell’ETC e la successiva approvazione di ARERA, che ne costituisce l’atto definitivo. Il provvedimento di validazione ha efficacia interna verso l’Autorità, che non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’ETC se questo ha agito entro i confini del proprio potere regolatorio; la previsione dei prezzi massimi applicati nelle more attribuisce all’atto efficacia esterna solo transitoria, in coerenza con la continuità del servizio pubblico.

Quanto all’impugnabilità, la Corte distingue: gli atti dell’ETC espressione del potere regolatorio di determinazione delle componenti tariffarie non sono definitivi e non si impugnano in via autonoma; sono invece impugnabili i provvedimenti che esulano dal controllo regolatorio di ARERA. Nella specie le contestazioni riguardano voci di costo e l’individuazione dell’equilibrio economico-finanziario, materia soggetta alla verifica dell’Autorità.

In mancanza di un termine finale nelle deliberazioni regolatorie e nella legge n. 205/2017, il vuoto va colmato con il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 legge n. 241/1990, decorrente dalla presentazione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti dell’8.5.2025, intervenuta oltre la scadenza, non sospende il procedimento, non potendo peraltro la sospensione eccedere trenta giorni.

Il ricorso è quindi accolto, con accertamento dell’inadempimento di ARERA e nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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