Commissione di concorso e sodalizio professionale: obbligo di astensione del commissario (TAR Lombardia n. 496 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’obbligo di astensione dei componenti della commissione esaminatrice sussiste nei casi tassativamente previsti dall’art. 51 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, senza possibilità di estensione analogica. Integra l’ipotesi di cui al n. 3) della norma la stabile collaborazione professionale tra commissario e candidata, qualificabile come autentico sodalizio connotato da stabilità, reciprocità di interessi economici e connotazione fiduciaria, tale da ingenerare il fondato sospetto di un giudizio non imparziale. È sufficiente, a tal fine, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Il vizio di imparzialità, riferito alla sola posizione dei candidati coinvolti nel rapporto e non contestato dagli altri, non travolge l’intera procedura: il giudice amministrativo annulla le sole valutazioni viziate e ordina la nomina di una nuova commissione, nel rispetto del principio di conservazione degli atti.
Il Fatto
Un Conservatorio di musica ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di accompagnatore al pianoforte, Area Funzionari. La ricorrente ha partecipato alla selezione e si è collocata in terza posizione nella graduatoria definitiva di merito pubblicata l’11.2.2025.
Dopo aver ottenuto l’ostensione dei titoli di servizio dei candidati che la precedevano, la ricorrente ha impugnato la graduatoria, chiedendo in via principale la rinnovazione della commissione e la rivalutazione delle domande, e in via subordinata la riedizione della procedura. Le amministrazioni intimate si sono costituite; la domanda cautelare è stata rigettata. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11.2.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi principali, tutti infondati. Quanto ai criteri fissati dalla commissione il 3.2.2025 per i titoli artistico-professionali, il TAR esclude il contrasto con la lex specialis: l’art. 9, comma 4, del bando attribuisce alla commissione il compito di esprimere una valutazione sintetica e un punteggio unico entro il tetto di venti punti, e i criteri specifici adottati risultano coerenti con l’art. 9, comma 5, che funge da parametro di modulazione del punteggio.
Nessuna violazione deriva dalla mancata pubblicazione dei criteri: l’art. 8, comma 8, del bando, che la impone, riguarda i soli criteri di valutazione delle prove d’esame, non quelli dei titoli. Priva di pregio è poi la tesi secondo cui l’omessa indicazione dei nominativi dei collaboratori avrebbe dovuto neutralizzare i titoli: alcuna norma del bando prescrive tale precisazione, e la qualità delle collaborazioni va desunta dall’apporto e dalla tipologia del contributo, in ragione dell’attinenza all’ambito professionale. Infondata è anche la censura sulla diversificazione geografica, risultando le attività dei candidati parimenti distribuite e non essendo stati attribuiti punteggi aggiuntivi sul punto.
Il Collegio accoglie invece il motivo sull’obbligo di astensione. Il curriculum e le locandine attestano tra la candidata risultata prima e un commissario una collaborazione risalente almeno al 2017, stabile e reciproca, in veste di assistente e docente di masterclass di musica vocale da camera, con interessi economici convergenti. Tale rapporto integra l’ipotesi del n. 3) dell’art. 51 cod. proc. civ., estensibile ai campi dell’azione amministrativa in virtù del principio di imparzialità: non semplici rapporti ordinari, ma un autentico sodalizio professionale, connotato da stabilità e reciprocità di interessi economici, idoneo a pregiudicare la neutralità dell’apprezzamento. È sufficiente, sul punto, l’esistenza di un potenziale conflitto di interessi.
Quanto alle conseguenze, il vizio è riferito alla sola posizione dei due candidati coinvolti nel rapporto e non è contestato dagli altri concorrenti. Il TAR dispone perciò l’annullamento delle sole valutazioni della prima classificata e della ricorrente, nel rispetto del principio di conservazione degli atti, escludendo l’integrazione del contraddittorio verso i soggetti non evocati. Ai fini conformativi, il Conservatorio deve nominare entro trenta giorni una nuova commissione, diversamente composta, che nei successivi trenta giorni rivaluti prove e titoli delle due candidate e le ricollochi in graduatoria secondo il nuovo punteggio. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.