Silenzio ARERA su PEF validato ETC e termine trenta giorni (TAR Lombardia n. 3110 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di validazione dell’aggiornamento del PEF adottato dall’ETC, quando esprime il potere regolatorio di determinazione delle componenti tariffarie, non è autonomamente impugnabile in quanto atto non definitivo, pur non essendo privo di efficacia esterna provvisoria. Il procedimento di approvazione dell’aggiornamento tariffario ha natura unitaria e si conclude con l’approvazione di ARERA ai sensi dell’art. 8.4 della deliberazione n. 363/2021. In mancanza di un termine specifico, si applica il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. La richiesta di informazioni intervenuta dopo la scadenza di tale termine non sospende il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Due società che gestiscono il servizio di igiene urbana in alcuni ambiti tariffari della Regione Puglia hanno impugnato il silenzio serbato da ARERA sui procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF. L’ETC, ossia l’agenzia regionale competente, aveva validato il piano con distinte determine e lo aveva trasmesso ad ARERA nella stessa data, ai sensi dell’art. 8.3 della deliberazione n. 363/2021.
Le ricorrenti hanno dedotto che la validazione disconosceva alcune voci di costo, alterando l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Hanno precisato di non averla impugnata autonomamente perché il giudice amministrativo, con una pronuncia richiamata in ricorso, l’aveva ritenuta atto endoprocedimentale. Dopo oltre un anno dalla trasmissione, hanno diffidato ARERA a concludere il procedimento; l’Autorità ha richiesto chiarimenti all’ETC solo in data successiva alla diffida e poi è rimasta silente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata da ARERA. La deliberazione con cui l’Autorità ha disposto un supplemento istruttorio non ha concluso il procedimento, perché ha natura endoprocedimentale e ha fissato termini per ulteriori verifiche. Non viene quindi meno l’interesse delle ricorrenti a una pronuncia che imponga la conclusione del procedimento entro un termine certo.
Il passaggio preliminare riguarda la natura dell’atto di validazione. Il Collegio osserva che il procedimento di aggiornamento tariffario si compone di due segmenti collegati e funzionalmente unitari: la validazione dell’ETC e l’approvazione di ARERA. La validazione, quando esercita il potere regolatorio di determinazione delle componenti tariffarie, è soggetta al successivo controllo di coerenza regolatoria di ARERA e non è quindi atto definitivo. Le contestazioni delle ricorrenti attengono proprio a tale potere e restano assoggettate al controllo dell’Autorità. Ne segue che la validazione non è autonomamente impugnabile, non perché non lesiva, ma perché non definitiva.
Solo i provvedimenti dell’ETC che esulano dal perimetro del controllo regolatorio di ARERA, come quelli sulla conformazione dei bacini, sono immediatamente impugnabili. Per le questioni rientranti nel metodo tariffario, la tutela si realizza attraverso il rimedio contro il silenzio, volto ad accertare l’obbligo di concludere il procedimento.
Quanto al termine, le deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023 non ne prevedono alcuno. Trova quindi applicazione il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla presentazione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti di ARERA, intervenuta oltre tale termine, non può sospendere il procedimento, che comunque non avrebbe potuto essere sospeso per più di trenta giorni.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio accerta l’inadempimento di ARERA e ordina la conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro il termine indicato in dispositivo, nominando in caso di ulteriore inerzia il Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
Nota della Redazione
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