Silenzio-assenso sull’accesso dopo la decisione della Commissione (TAR Emilia-Romagna n. 519 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento, da parte dell’amministrazione detentrice, della comunicazione della decisione della Commissione per l’accesso che abbia riconosciuto l’illegittimità del diniego, senza che sia emesso un motivato provvedimento confermativo, si forma un silenzio-assenso e non un silenzio-rifiuto. L’amministrazione perde il potere di negare l’accesso e il privato acquisisce il bene della vita, con riconoscimento del diritto all’ostensione. Il ricorso alla Commissione costituisce rimedio giustiziale aggiuntivo e non alternativo alla tutela giurisdizionale. Il superamento del termine del silenzio-rigetto da parte della Commissione non consuma il potere di provvedere in forma espressa, ancorché tardiva. Il giudice può riqualificare la domanda, lasciando inalterati petitum e causa petendi, quando la fattispecie sostanziale sia diversa da quella prospettata.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina di nazionalità marocchina, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, poi revocato con decreto della Questura. Dopo la revoca, l’interessata presentava istanza di accesso al proprio fascicolo e a tutti i documenti relativi alla procedura di rilascio e successiva revoca.

Decorso il termine legale di trenta giorni senza risposta, ella proponeva istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che si pronunciava per l’accoglimento, invitando l’amministrazione a riesaminare l’istanza. Trascorsi invano altri trenta giorni, la ricorrente adiva il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., dolendosi di un ulteriore silenzio-rifiuto. In corso di causa, l’amministrazione provvedeva all’ostensione della documentazione, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990. In caso di diniego espresso o tacito, il richiedente può adire il giudice amministrativo oppure, per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presentare richiesta di riesame alla Commissione. Se questa si pronuncia per l’illegittimità del diniego, l’amministrazione deve riprovvedere; ma se non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso è consentito.

Da qui la conseguenza centrale: il silenzio protrattosi per i trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione favorevole al privato dà luogo a un silenzio-assenso, con acquisizione del bene della vita. Il Collegio richiama in proposito TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 21 dicembre 2022 n. 7996 e TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 marzo 2010 n. 3311.

Il ricorso alla Commissione è poi inquadrato nel sistema come forma di tutela giustiziale aggiuntiva, non alternativa a quella giurisdizionale, diversamente dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il rimedio amplia le facoltà di tutela e consente all’amministrazione di curare l’interesse pubblico alla giusta soluzione del conflitto mediante una funzione neutrale, che resta amministrativa e sottoposta alle regole del procedimento (TAR Lazio, Roma, Sez. V, 19 ottobre 2023 n. 15488).

Nel caso concreto, dopo la decisione della Commissione, la Questura non aveva emesso alcun motivato provvedimento confermativo del diniego e non si era neppure costituita in giudizio. Il Collegio, esercitando il potere di riqualificazione della domanda a parità di petitum e causa petendi, ha ritenuto che non si trattasse di silenzio-rifiuto, ma di silenzio-assenso formatosi sull’inerzia successiva alla decisione della Commissione.

Il Collegio affronta anche il rilievo che la Commissione si fosse pronunciata oltre il termine di trenta giorni, con conseguente rigetto ex lege. Richiamando TAR Lazio, Roma, Sez. I, 16 giugno 2025 n. 11701, si afferma che il superamento del termine del silenzio-rigetto non consuma il potere di provvedere, cui si riconnettono pieni effetti anche se esercitato tardivamente. La previsione del silenzio-rigetto mira infatti a rendere effettiva la pluralità dei rimedi e ad ancorare il dies a quo del ricorso a un momento di immediata evidenza, non a privare l’amministrazione del potere di provvedere.

In definitiva, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, seppur con riqualificazione. Poiché però l’amministrazione ha provveduto all’ostensione in data 6 ottobre 2025, soddisfacendo la pretesa, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *