Liquidazione del compenso del commissario ad acta senza formale insediamento (TAR Puglia n. 599 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato anche quando l’attività dallo stesso espletata si sia sostanziata in atti preliminari al formale insediamento, purché funzionali a sollecitare l’Amministrazione inadempiente all’esecuzione del giudicato. L’attività di individuazione del funzionario competente, i contatti con l’ufficio preposto al pagamento e la formale richiesta di adempimento costituiscono attività commendevoli e giuridicamente rilevanti, ancorché l’obbligazione pecuniaria sia stata poi adempiuta dall’Amministrazione in prossimità della data di insediamento. La liquidazione, da porsi a carico dell’Amministrazione soccombente, può essere determinata in via equitativa dal Collegio su istanza dell’incaricato.
Il Fatto
Con la sentenza n. 1545 del 24.11.2025, il TAR Puglia, Sezione Seconda, aveva accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai creditori nei confronti del Ministero della Difesa, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il Tribunale aveva assegnato il termine di 90 giorni per l’adempimento, nominando sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia, con concessione di ulteriori 90 giorni per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione non ottemperava nel termine assegnato. Il commissario, avuta notizia dell’inadempimento, svolgeva alcune attività preliminari al proprio insediamento: individuava il funzionario responsabile dell’ufficio pagamenti e contattava l’ufficio contenzioso, sollecitando il pagamento del dovuto. Il Ministero provvedeva al pagamento solo il 2.3.2026, in prossimità della data comunicata per l’insediamento. Il commissario depositava quindi istanza di liquidazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il commissario, pur non avendo formalmente assunto le proprie funzioni, aveva espletato un’attività effettiva e utile. I contatti con il responsabile dell’ufficio preposto al pagamento e con l’ufficio contenzioso avevano concretamente sollecitato l’Amministrazione all’adempimento, determinando il pagamento delle somme dovute ai ricorrenti.
Il TAR ritiene che tale attività, sebbene antecedente al formale insediamento, sia comunque riconducibile al mandato commissariale e meritevole di remunerazione. L’incarico, infatti, non si misura solo sull’espletamento formale delle funzioni sostitutive, ma anche sulle iniziative che, di fatto, conseguono il risultato dell’esecuzione del giudicato. L’atteggiamento collaborativo e sollecito del commissario ha evitato la protrazione dell’inerzia amministrativa.
Quanto alla quantificazione, il Collegio provvede in via equitativa, considerando la natura e l’estensione dell’attività svolta, e liquida il compenso in € 1.000,00, oltre accessori di legge, ponendolo a carico del Ministero della Difesa, secondo il principio per cui gli oneri della ottemperanza gravano sull’Amministrazione rimasta inadempiente.
Nota della Redazione
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