Diniego autorizzazione paesaggistica e insufficienza delle censure urbanistiche nel giudizio sul vincolo paesaggistico (TAR Puglia n. 19 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, la motivazione del provvedimento di diniego non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni per la corretta formazione della propria volontà. Le censure proposte avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica devono essere rivolte specificamente alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; sono pertanto inidonee le doglianze che attengano a profili, come quello della compatibilità urbanistica dell’intervento, del tutto estranei rispetto all’incompatibilità paesaggistica dedotta dall’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, esercente attività agrituristica nel territorio del Comune di Fasano, chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di due campi da paddle, un campo da tennis e un corpo di fabbrica per spogliatoio e servizi, da impiegare a servizio dell’azienda. Il Comune, acquisito il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, evidenziando l’incompatibilità dell’intervento con gli indirizzi e la normativa d’uso della scheda PAE 0122 e con l’art. 83, co. 2, lett. d), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, per l’espianto di un notevole numero di alberi d’ulivo e l’assenza di pertinenzialità rispetto al fabbricato principale. A seguito delle osservazioni della ricorrente, il Comune confermava le motivazioni e rigettava definitivamente l’istanza con provvedimento n. 235 del 12 settembre 2022, avverso il quale veniva proposto ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presunta omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. La censura è stata ritenuta infondata, poiché nel provvedimento impugnato è dato atto dell’esame delle osservazioni ed è fornita indicazione delle ragioni del loro mancato accoglimento, mediante il richiamo alle conclusioni del parere della Commissione Paesaggio reso specificamente a valutazione delle osservazioni procedimentali. valorizzando l’orientamento secondo cui la motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni della parte, essendo sufficiente che si evinca che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso, come confermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 4971 del 2025.
Con il secondo motivo, la ricorrente contestava la legittimità nel merito del diniego, sostenendo che la realizzazione delle strutture non sarebbe di per sé incompatibile con la destinazione agricola dell’area. Sul punto, il Tribunale ha rilevato come le censure attengano unicamente al profilo della compatibilità urbanistica, del tutto estraneo alle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego. Il Comune, infatti, non si è pronunciato sul progetto dal punto di vista urbanistico, ma ne ha dedotto l’incompatibilità esclusivamente sotto il profilo paesaggistico, evidenziando la contrarietà con le previsioni di vincolo gravanti sull’area.
Le doglianze prospettate sono state pertanto considerate eterogenee rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato, non avendo la ricorrente fornito alcuna effettiva contestazione in ordine all’incompatibilità paesaggistica del progetto. Da ciò discende l’inidoneità della censura ad intaccare la determinazione finale impugnata e il conseguente rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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