Revoca in autotutela illegittima se generica e senza avviso di procedimento (TAR Puglia n. 799 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 presuppone la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della medesima legge, salvo che sussistano ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate nella motivazione. La revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole richiede una motivazione specifica e puntuale che dia conto della sopravvenienza di motivi di interesse pubblico o del mutamento della situazione di fatto, nonché del bilanciamento dei contrapposti interessi, inclusi quelli del destinatario. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo operata solo con gli scritti difensivi nel corso del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva revocato in autotutela un’autorizzazione rilasciata circa un anno prima per eseguire lavori di interramento di cavi elettrici, ordinando la rimozione delle opere, ormai ultimate, e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto era stato adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento e senza una motivazione che richiamasse i presupposti normativi della revoca. Il ricorrente lamentava, inoltre, che le ragioni della revoca erano state illustrate dall’Amministrazione solo con gli scritti difensivi, e chiedeva l’accertamento della natura permanente dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate e congiuntamente valutabili le censure proposte. In primo luogo, ha ribadito che ogni atto di secondo grado incidente su posizioni di vantaggio richiede la comunicazione di avvio del procedimento, la cui omissione non era giustificata da ragioni di urgenza. La circostanza era tanto più rilevante in quanto gli interessati avrebbero potuto rappresentare, nella dialettica procedimentale, elementi quali la natura non temporanea dell’autorizzazione e l’assenza di prescrizioni.
Quanto al merito del potere esercitato, il Collegio ha ricordato che la revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 è espressione di un potere discrezionale, esercitabile solo in presenza di presupposti determinati e con effetti ex nunc, che postula una valutazione comparativa degli interessi in rilievo. Nella specie, il provvedimento era viziato da un evidente difetto motivazionale: non solo non erano indicati i presupposti normativi, ma le asserite violazioni di legge erano richiamate in modo generico e astratto, senza alcun concreto riferimento normativo e senza alcun bilanciamento degli interessi, risolvendosi in una motivazione fondata sul mero ripristino della legalità violata.
Il TAR ha infine dichiarato inammissibile l’integrazione postuma della motivazione tentata dall’Amministrazione e dalla controinteressata con gli scritti difensivi, richiamando il costante orientamento secondo cui la motivazione costituisce l’essenza della decisione amministrativa e non può essere emendata o integrata nel corso del giudizio, salvo che attraverso gli atti del procedimento o un provvedimento autonomo di convalida. Ha quindi annullato il provvedimento, lasciando salva la facoltà dell’Amministrazione di riesercitare il proprio potere mediante una nuova istruttoria, e ha compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
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