Silenzio-assenso sull’istanza per SRB PNRR e inefficacia del diniego tardivo (TAR Lazio n. 149 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base presentata ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 si intende accolta decorso il termine perentorio di sessanta giorni, senza che rilevino eventuali lacune documentali non contestate mediante la richiesta di integrazione di cui all’art. 44, comma 6. Il diniego tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003, salvo che l’amministrazione eserciti l’autotutela con i requisiti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. I Comuni non possono opporre limiti generalizzati all’installazione, né in via regolamentare né provvedimentale, essendo le infrastrutture di comunicazione opere di pubblica utilità assimilate alle urbanizzazioni primarie. Per gli impianti del Piano “Italia 5G” la localizzazione prevale sui regolamenti comunali ai sensi dell’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche, si è aggiudicata in raggruppamento temporaneo il Lotto n. 1 della procedura indetta da Infratel per la realizzazione di nuove stazioni radio base nell’ambito del Piano “Italia 5G”, finanziato con fondi PNRR, in aree a fallimento di mercato, tra cui il Comune resistente, con termine di completamento al 30 giugno 2026.
Il 5 agosto 2025 ha presentato al SUAP l’istanza ex art. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003 per realizzare l’impianto su area privata. Il Comune ha comunicato solo il 23 ottobre 2025 una nota con cui rendeva noto di non aver autorizzato l’installazione in aree limitrofe ai centri abitati. Nel frattempo sono intervenuti ulteriori atti di diniego, impugnati con motivi aggiunti. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio-assenso e, in subordine, l’illegittimità del tardivo diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il tenore dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, che delinea una procedura celere, scandita da termini stringenti e connotata dalla formazione del silenzio-assenso decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, in mancanza di un diniego espresso o di un parere negativo dell’organismo di controllo.
La giurisprudenza citata conferma che l’unica causa di sospensione del termine è la richiesta di integrazione documentale, da inoltrare entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Nella specie nessuna richiesta di integrazione è stata formulata: il Comune non ha dedotto in sede procedimentale alcun profilo di incompletezza della documentazione.
Tutte le determinazioni negative sono intervenute a procedimento ormai esauritosi con l’assenso tacito, senza recare gli elementi propri dell’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, e vanno pertanto dichiarate inefficaci ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003. Sono inconferenti i richiami del Comune a una distinta SRB, non essendo allegato alcun nesso con il procedimento in esame.
Il Collegio rileva inoltre l’illegittimità della motivazione degli atti gravati. Il Comune ha evocato un limite generale all’installazione sul territorio, che gli enti locali non possono opporre né in via regolamentare né provvedimentale: con regolamento possono solo individuare in negativo siti specifici interdetti, a tutela di beni di pregio, senza divieti generalizzati. Le esigenze radioprotezionistiche sono deferite ad autorità diverse dal Comune.
Le infrastrutture di comunicazione sono opere di pubblica utilità ex art. 90 d.lgs. n. 259/2003 e assimilate alle urbanizzazioni primarie, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Per gli impianti del Piano “Italia 5G”, l’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024 dispone la localizzazione in deroga ai regolamenti comunali sulla base dei pixel indicati dal bando. Accolto il primo motivo, i restanti sono assorbiti per ragione più liquida. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con accertamento del silenzio-assenso e inefficacia degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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