Accesso difensivo agli atti del concorso con nesso di strumentalità (TAR Lombardia n. 1767 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’ostensione dei documenti richiesti presuppone un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. Nondimeno, né la pubblica amministrazione detentrice né il giudice amministrativo adito ex art. 116 cod. proc. amm. possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, tale da integrare un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. Nel bilanciamento con la riservatezza dei terzi, il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale prevale in presenza di dati a riservatezza “semplice”, potendo l’amministrazione oscurare i soli dati a riservatezza “rafforzata” estranei alla posizione oggetto dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente, collocatasi al primo posto nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 3059/2024 (c.d. PNRR2), è stata assegnata a un istituto scolastico diverso da quello richiesto. Con decreto dirigenziale prot. n. 2548 del 9.12.2025, l’USR per la Lombardia ha individuato i docenti destinatari di contratto e assegnato le sedi: la ricorrente al Liceo “G. Gastel”, mentre un’altra candidata, inserita nella graduatoria integrata degli idonei 30% di cui all’art. 2, comma 1, d.l. 7.4.2025, conv. dalla legge n. 79/2025, è stata confermata presso il Liceo Artistico Brera di Milano in forza dell’art. 2, comma 4, del medesimo decreto.
Accettata la nomina con riserva, la ricorrente ha presentato istanza di accesso il 12.12.2025, chiedendo i contratti a tempo determinato relativi alla classe di concorso A005 e i dati anagrafici della controinteressata, per contestare in giudizio l’assegnazione. Formatosi il silenzio-rifiuto, ha impugnato il comportamento omissivo e la nota con cui il Dirigente scolastico ha declinato la propria competenza, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla qualificazione della fattispecie come accesso difensivo, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021. Da un lato, l’istanza non può limitarsi a un generico riferimento a esigenze probatorie, dovendo emergere un rigoroso nesso di strumentalità tra documentazione e situazione da tutelare; dall’altro, non spetta all’amministrazione né al giudice valutare in anticipo l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel giudizio eventualmente instaurando.
Nel caso concreto, la ricorrente ha specificato in modo adeguato gli atti richiesti e risulta portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti. Ella può trarre un’utilità apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui si è formata la determinazione sulle assegnazioni, all’esito del concorso che l’ha vista prima in graduatoria, anche per valutare l’opportunità di contestarne l’illegittimità. Non regge pertanto la tesi erariale dell’istanza generica ed esplorativa.
Il generico richiamo a esigenze di riservatezza non basta a giustificare il diniego. Il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude l’esigenza di tutela dei terzi, poiché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, acconsentono a misurarsi in una competizione fondata sulla comparazione dei valori di ciascuno. La giurisprudenza distingue poi tra dati a riservatezza “semplice”, rispetto ai quali l’interesse difensivo è tendenzialmente prevalente, e dati a riservatezza “rafforzata”, per i quali occorre un bilanciamento secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. Nel caso di specie non è stata neppure dedotta la sussistenza di dati sensibili o supersensibili.
Quanto alla pretesa non necessarietà dei documenti ai fini difensivi, il Collegio ribadisce che, salva l’ipotesi di manifesta pretestuosità dell’istanza — non ricorrente nel caso di specie — l’amministrazione e il giudice non possono valutare preventivamente se il documento sia ammissibile, rilevante o decisivo. Sussiste dunque il diritto all’accesso, con accoglimento del ricorso e obbligo di ostensione integrale della documentazione entro venti giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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