Silenzio di ANAS sul procedimento di acquisizione sanante e improcedibilità sopravvenuta (TAR Lombardia n. 900 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la condanna dell’amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato presuppone la perdurante inerzia al momento della pronuncia del giudice. Ove l’amministrazione adotti un provvedimento espresso, ancorché successivo all’instaurazione del giudizio, l’inerzia viene meno e l’interesse al ricorso, che deve permanere per tutto il corso del processo, si estingue. L’adozione di un atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, conclusivo del procedimento avviato su istanza dell’interessato, integra un provvedimento espresso idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso. Non equivalgono a tale effetto i meri atti endoprocedimentali, quale l’avviso di avvio del procedimento.

Il Fatto

Alcuni proprietari di terreni nel Comune di Chiari, interessati negli anni Novanta dalla realizzazione di una variante stradale, hanno formulato istanza ad ANAS S.p.a. chiedendo, in via alternativa, l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, previo pagamento dell’indennizzo, ovvero la restituzione del terreno con rimessione in pristino, oltre al risarcimento per l’occupazione senza titolo.

A fronte della mancata conclusione del procedimento, i ricorrenti hanno adito il TAR per ottenere la condanna di ANAS a provvedere sull’istanza. La società si è costituita formalmente e, in vista della camera di consiglio, ha depositato l’atto di acquisizione con il passaggio di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme determinate, seguito dal nulla osta al pagamento dell’indennità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha individuato il presupposto della condanna ex art. 117 c.p.a. nella perdurante inerzia dell’amministrazione al momento della pronuncia. Il thema decidendum è stato pertanto circoscritto alla verifica della persistenza di tale inerzia.

La verifica ha avuto esito negativo. ANAS ha depositato un atto di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e ha così adottato un provvedimento espresso all’esito dell’istanza dei ricorrenti. L’inerzia è quindi venuta meno nel corso del giudizio.

Il Collegio ha distinto il provvedimento espresso, ancorché successivo all’instaurazione del giudizio, dai meri atti endoprocedimentali, quali l’avviso di avvio del procedimento. Solo il primo è idoneo a sopire l’interesse al ricorso, che deve permanere per tutto il corso del processo.

Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha poi disposto la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione dell’intervenuta definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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