Carta del docente: ottemperanza parziale e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 20 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112, secondo comma, lett. c), e 114 cod. proc. amm., deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, dopo la notifica e il deposito del ricorso, abbia adempiuto agli importi liquidati dal giudicato, restando invece accertato l’inadempimento per gli accessori della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Il ricorso va pertanto accolto in parte, con condanna dell’amministrazione all’esecuzione entro un termine perentorio e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. Quando l’incarico commissariale sia affidato a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il loro diritto a fruire della Carta del docente per determinati anni scolastici, con accredito di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. La sentenza, notificata al Ministero, non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, i ricorrenti hanno agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la difesa ha dato atto che le somme principali erano state accreditate, ma che restavano dovuti gli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Risultano quindi integrate le condizioni degli artt. 112, secondo comma, lett. c), e 114 cod. proc. amm.
Il Tribunale prende atto dell’intervenuto accredito delle somme principali, avvenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, e per tale parte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo, però, non fa venir meno l’interesse per gli importi residui.
Sul punto il Collegio rileva che l’inadempimento riguarda la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, dovuta dalla data di insorgenza del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La deduzione di parte ricorrente non è contestata dalla difesa erariale, e su tale base il ricorso viene accolto.
L’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, è nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della Direzione generale competente al pagamento degli emolumenti, anche mediante pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio esclude la liquidazione di compensi commissariali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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