Cessazione parziale materia del contendere e ottemperanza accessori carta docente (TAR Liguria n. 671 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., può essere dichiarata solo con riferimento alla sorte capitale del credito, laddove l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento dell’importo principale ma non anche degli accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali). Sulle somme residue l’obbligo di esecuzione del giudicato permane e il giudice dell’ottemperanza deve ordinarne l’accredito, potendo altresì fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza, gravando sull’Amministrazione inottemperante l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, a norma dell’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 6 novembre 2024, n. 1080, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. All’udienza camerale del 29 aprile 2026, il difensore della ricorrente ha dato atto che l’Amministrazione aveva provveduto, nelle more, al pagamento del capitale ma non degli accessori, insistendo per l’accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che l’Amministrazione intimata, non costituendosi, non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il pagamento del solo capitale, intervenuto nel corso del giudizio, ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quanto agli accessori del credito, invece, il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere accolto, ordinando all’Amministrazione scolastica di completare l’esecuzione del giudicato mediante l’accredito sulla carta del docente della somma residua dovuta, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha, inoltre, disposto che, per il caso di perdurante inadempienza, provveda in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Accolta anche la domanda di irrogazione dell’astreinte, la penalità di mora è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice e come dies ad quem il giorno dell’adempimento o dell’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate forfettariamente, sono poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.