Divieto di accesso veicolare e occupazione di suolo pubblico: il TAR Puglia nega la cautela (TAR Puglia n. 76 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione di un’ordinanza comunale che istituisce un divieto di accesso veicolare a una via urbana, con deroga oraria per le operazioni di carico e scarico, deve essere respinta quando non risulti dimostrata, neppure in via sommaria, l’esistenza di un’autorizzazione amministrativa per l’installazione di un dehor nell’area interessata. La mera occupazione di suolo pubblico con elementi facilmente amovibili, quali tavolini e sedie, non integra i presupposti per ritenere illegittimo il provvedimento che limiti la circolazione stradale. Non sussiste, altresì, il periculum in mora quando il provvedimento impugnato non osti al passaggio pedonale e all’accesso all’attività commerciale, consentendo espressamente le operazioni di carico e scarico in fasce orarie non eccessivamente restrittive.

Il Fatto

Una società attiva nel settore della ristorazione impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Comune aveva istituito il divieto di accesso alla via in cui si trovava il proprio esercizio commerciale, consentendo deroghe orarie esclusivamente per le operazioni di carico e scarico dei residenti. La ricorrente lamentava che il provvedimento avrebbe compromesso l’attività di somministrazione, in particolare per il pregiudizio derivante dall’impossibilità di accesso veicolare alla propria area di somministrazione all’aperto.

Si costituivano in giudizio il Comune e la controinteressata, contestando le ragioni della ricorrente e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendo che, in una sommaria delibazione propria della fase cautelare, gli stessi non sussistessero.

Quanto al primo requisito, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito dimostrazione dell’esistenza di un’autorizzazione comunale per l’installazione di un dehor nell’area interessata. L’autorizzazione richiamata dalla società riguardava, infatti, esclusivamente l’occupazione di suolo pubblico con l’installazione di elementi facilmente amovibili, quali tavolini, sedie e barriere divisorie, con efficacia limitata a un arco temporale ormai decorso.

Il Tribunale ha altresì sottolineato che l’ordinanza impugnata non ostacolava il passaggio pedonale e l’accesso all’attività commerciale, elementi essenziali per la prosecuzione dell’impresa. La disciplina del carico e scarico in orari determinati non è stata ritenuta eccessivamente restrittiva, considerate le esigenze di tutela della circolazione stradale sottese al provvedimento.

Infine, è stato evidenziato come l’area in questione fosse già interessata da un precedente divieto di accesso, istituito con ordinanza sperimentale, circostanza che ha ulteriormente indotto il Collegio a escludere il carattere innovativo e lesivo del provvedimento gravato. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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