Giudizio di ottemperanza e termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 3924 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione che discende dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e ss. cod. civ.. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice accerta l’inottemperanza, assegna il termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma di 500,00 euro all’anno, oltre spese legali distratte al difensore antistatario.
Il titolo è stato notificato e non è stato soddisfatto. La parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per la somma complessiva di 1.500,00 euro, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, per il quale le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente resistente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta, con attività rientrante nei compiti istituzionali e senza compenso.
L’Amministrazione è infine condannata alle spese di causa, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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