Revisione della patente e uso di sostanze stupefacenti: basta il ragionevole dubbio sull’idoneità psicofisica (TAR Sardegna n. 689 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 non ha natura sanzionatoria ma costituisce misura di carattere essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione: la sua legittima adozione presuppone unicamente un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica, senza che occorra la prova, né dell’effettivo venir meno di tali requisiti, né della responsabilità del conducente nell’incidente che ha originato la verifica. Ne consegue che, per la natura cautelare e per l’urgenza della misura, non sussiste l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990, quando l’apporto partecipativo del destinatario sarebbe stato superfluo. L’esito positivo degli esami tossicologici per l’uso di sostanze stupefacenti effettuati in epoca prossima al sinistro è elemento sufficiente a integrare il predetto ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari aveva disposto la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992, sottoponendolo a nuovo esame di idoneità psicofisica. Il provvedimento traeva origine da un grave incidente stradale da lui causato, nel quale erano rimaste ferite otto persone, e dall’esito degli accertamenti tossicologici eseguiti dopo il sinistro, che avrebbero evidenziato l’uso di sostanze stupefacenti nei giorni precedenti. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 7 e 10, l. n. 241/1990, per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, e l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo l’erronea correlazione tra l’incidente e la mera detenzione di stupefacenti rinvenuta in un momento successivo. La causa, trattenuta in decisione alla camera di consiglio, veniva definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la natura del provvedimento di revisione, richiamando la lettera dell’art. 128, comma 1, cod. strada, che lo legittima “qualora sorgano dubbi” sulla persistenza dei requisiti. La misura è stata qualificata come provvedimento di natura cautelare e preventiva, non avente carattere sanzionatorio, volto a garantire la sicurezza del traffico e a sottoporre il titolare della patente a una verifica circa la sua persistente idoneità. Su tale base, la Corte ha affermato che non è richiesta la “certezza” del venire meno dei requisiti, essendo sufficiente il ragionevole dubbio, desumibile da qualunque episodio che lo giustifichi, ivi compreso un incidente stradale, a prescindere anche dall’accertamento della responsabilità del conducente.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile l’illegittimità per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il carattere non sanzionatorio e l’urgenza della misura, volta a garantire la sicurezza della circolazione, sono stati ritenuti idonei a far ritenere superfluo l’apporto partecipativo del ricorrente, in linea con la giurisprudenza richiamata, secondo cui l’obbligo di comunicazione di avvio ex art. 7, l. n. 241/1990 non sussiste quando la partecipazione dell’interessato non sia necessaria ai fini istruttori.
Quanto al motivo incentrato sull’erronea correlazione tra il sinistro e il mero possesso di stupefacenti, il Collegio lo ha respinto in quanto infondato alla luce della ricostruzione fattuale. Il provvedimento impugnato, infatti, non si fondava sul sequestro di sostanze successivo, ma sulle risultanze degli esami tossicologici effettuati subito dopo l’incidente, dai quali era emerso l’uso di S-Cannabinoidi nei giorni precedenti il sinistro. Tale circostanza, unita alla gravità dell’evento, era stata correttamente posta dall’Amministrazione a fondamento del ragionevole dubbio circa la persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, rendendo legittimo l’assoggettamento del ricorrente al nuovo esame. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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