Silenzio-inadempimento ed insussistenza dell’inerzia amministrativa nella conversione del condono edilizio (TAR Lazio n. 7950 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. postula l’accertamento di una inerzia dell’Amministrazione, la quale non ricorre quando l’ente, seppur con ritardo, abbia ripetutamente attivato l’istruttoria o adottato atti procedimentali idonei a manifestare la propria volontà di definire la pratica. La mera prospettazione, da parte dell’Ufficio competente, della possibilità di vagliare la revisione di una domanda di condono edilizio secondo la disciplina successiva (legge n. 724/1994) non genera un obbligo procedimentale in capo all’Amministrazione di conformarsi a tale nuova normativa, né tantomeno di ricomprendere nella nuova istanza abusi edilizi realizzati successivamente alle originarie richieste di sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare, esponeva che la propria dante causa aveva presentato, nel 1986, tre domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985. A seguito di un’integrazione documentale del 1989, ritenuta dall’Amministrazione “fuori termini”, l’Ufficio Condoni prospettava la possibilità di una revisione della pratica secondo la normativa di cui alla legge n. 724/1994. Nel 2001, la ricorrente depositava una nuova istanza di conversione, seguita da numerose richieste di integrazione documentale da parte di Roma Capitale. Dopo ulteriori solleciti e diffide, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato come la circostanza che l’Ufficio Speciale Condono avesse prospettato la possibilità di vagliare la revisione dell’istanza secondo la legge n. 724/1994 non comportasse un obbligo per l’Amministrazione di proseguire l’iter istruttorio secondo tale disciplina. La conversione dell’istanza, infatti, non poteva estendersi ad abusi edilizi realizzati successivamente alle originarie domande di sanatoria presentate dalla dante causa, in quanto ciò avrebbe eluso il termine di conclusione dei lavori previsto dalla normativa richiamata.

I giudici hanno altresì escluso la sussistenza di un’inerzia addebitabile a Roma Capitale. L’Amministrazione, nel corso degli anni, si era ripetutamente attivata richiedendo integrazioni documentali e pagamenti di conguagli, dimostrando una chiara volontà di definire il procedimento. Tale attivazione, sebbene diluita nel tempo, escludeva la configurabilità del vizio di silenzio-inadempimento.

Inoltre, è stata valorizzata la circostanza che, subito dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione avesse nuovamente adottato un atto procedimentale, a conferma della persistente operatività dell’istruttoria.

Il Collegio ha quindi respinto il ricorso, ritenendolo infondato, compensando integralmente le spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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