AIA non sostanziale: qualificazione tra perizia asseverata e conferenza di servizi (TAR Lazio n. 6417 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una modifica progettuale come non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 non richiede, in assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dai ricorrenti, una rinnovazione della valutazione di impatto ambientale quando la perizia asseverata del gestore, vagliata nell’ambito di una conferenza di servizi decisoria, abbia escluso effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. Le censure relative alla localizzazione dell’impianto sono inammissibili ove riferite al provvedimento autorizzatorio originario e non alle modifiche successivamente intervenute, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere fatti valere avverso l’atto che ha autorizzato a monte la realizzazione ex novo dell’impianto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025 che aveva autorizzato il gestore ad apportare modifiche progettuali all’impianto di trattamento FORSU qualificandole come non sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Con motivi aggiunti veniva impugnata anche l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per le medesime varianti.
Le modifiche riguardavano il processo produttivo — nuove linee di pretrattamento, sostituzione della tecnologia di upgrading del biogas, linea di liquefazione della CO₂ — il bilancio di massa — aumento del compost da 14.948 a 18.506 t/a — e il quadro emissivo e idrico, con la riduzione degli scarichi nel Fosso della Selce. Il provvedimento autorizzatorio originario era già stato impugnato in un precedente giudizio definito con sentenza favorevole all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto nel merito il primo motivo, relativo all’erronea qualificazione delle varianti come non sostanziali. La sentenza osserva che i ricorrenti avevano allegato le modifiche senza offrire alcuna prova degli effetti negativi, richiedendo un’istruttoria esplorativa in contrapposizione ai risultati della perizia asseverata allegata dal gestore all’istanza. Quest’ultima documentava in dettaglio la riduzione dei prelievi idrici da pozzo, la riduzione degli scarichi in acque superficiali, la diminuzione dei punti di emissione in atmosfera, l’incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile e l’assenza di nuovi punti emissivi significativi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la conferenza di servizi era stata regolarmente indetta e conclusa senza che fosse allegata l’omessa partecipazione di enti necessari né l’esistenza di pareri contrari. La qualificazione operata dall’amministrazione risultava quindi assistita da adeguata istruttoria e motivazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di un elenco di modifiche per radicare il difetto istruttorio.
Il terzo e il quarto motivo — relativi alla violazione dei principi di precauzione e prevenzione e alla mancanza di autonoma autorizzazione paesaggistica — sono stati dichiarati inammissibili. Tali censure attenevano alla localizzazione dell’impianto e, pertanto, al provvedimento originario che aveva autorizzato la realizzazione dell’opera, non già alle modifiche non sostanziali oggetto del giudizio. La Corte richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 7789 del 2025, che ha ritenuto infondata analoga censura in relazione a un impianto della stessa tipologia.
In relazione ai motivi aggiunti, il TAR ha rilevato che l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata dal Comune in virtù della delega di cui all’art. 1 della legge regionale Lazio n. 8/2012, che attribuisce ai comuni dotati di strumento urbanistico generale le funzioni concernenti le varianti non aventi natura di variazioni essenziali. La competenza, pertanto, apparteneva al Comune, successivamente attratta con legge a quella del Commissario straordinario. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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