Silenzio-inadempimento MASE su VIA termine perentorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 324 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine complessivo di 160 giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA dei progetti PNRR/PNIEC ha natura perentoria. Il suo superamento integra silenzio-inadempimento e impone al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione procedente di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. L’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile: permane anche quando la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non predisponga lo schema di provvedimento o l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non renda il parere di competenza. La nota ministeriale che si limiti a comunicare l’avvenuta trasmissione degli atti alla Commissione, senza indicare alcun termine certo, non conclude il procedimento e non esonera dall’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 5 aprile 2022 istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto solare agrivoltaico di potenza pari a 27,65 MW, connesso alla RTN, con opere di connessione e piano agronomico, da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo. Il progetto è stato qualificato come strategico ai fini PNRR/PNIEC.
Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico nell’aprile 2022 e una seconda consultazione avviata in data 21 novembre 2023, il procedimento è rimasto nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR-PNIEC, senza pareri di competenza e senza schema di provvedimento. A fronte della diffida inviata in data 1° settembre 2025, il MASE ha risposto con nota del 16 settembre 2025, limitandosi a comunicare la trasmissione della documentazione alla Commissione. La società ha quindi adito il TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere, chiedendo in subordine l’annullamento della nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, per i progetti attuativi del PNRR e del PNIEC, un termine complessivo di 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione e la predisposizione dello schema, 30 giorni per il provvedimento finale del Direttore Generale, previo concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la documentazione è stata pubblicata per la prima volta l’11 novembre 2022 e, a seguito di integrazioni, il 21 novembre 2023, con conclusione della seconda consultazione il 6 dicembre 2023. Il termine massimo per la conclusione risultava dunque spirato entro il 30 marzo 2024. A quella data, e neppure successivamente, il MASE ha adottato un provvedimento conclusivo espresso.
Il Collegio ha qualificato l’inerzia come manifestamente illegittima, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la scansione temporale degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 ha carattere perentorio, in coerenza con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente.
Di particolare rilievo è il passaggio sull’autonomia dell’obbligo del MASE. La Corte ha osservato che l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 pone in capo al Ministero un obbligo non eludibile di concludere il procedimento, che permane anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema da parte della Commissione PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Il Ministero deve quindi esercitare i poteri sostitutivi in caso di inadempimento degli altri soggetti coinvolti.
Accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, la Corte ha ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni, disponendo sin d’ora, in caso di inutile decorso, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La domanda subordinata di annullamento della nota è stata assorbita. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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