Abitualità della mancanza ai doveri di ufficio e sanzione disciplinare al docente (TAR Lombardia n. 407 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità disciplinare dei docenti universitari, le fattispecie di cui all’art. 89, comma 1, lettere b) e c), R.D. n. 1592/1933 — abituale mancanza ai doveri di ufficio e abituale irregolarità di condotta — richiedono l’abitualità quale elemento costitutivo, da intendersi come reiterazione materiale di più comportamenti vietati. Non integra la fattispecie la condotta che si esaurisca nell’assunzione di un unico incarico extraistituzionale incompatibile, protrattosi per un arco temporale assai limitato. Il giudice amministrativo, in applicazione delle coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, esamina prioritariamente il motivo che veicola la censura di incompetenza, e, ove quest’ultima risulti infondata, seleziona l’ordine di trattazione dei motivi secondo la maggiore pregnanza del vizio, potendo arrestarsi prima dell’esaurimento del compendio delle censure per sopravvenuto assorbimento.

Il Fatto

Un docente universitario ha impugnato il decreto rettorale con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per due giorni. Il procedimento traeva origine dalla sentenza della Corte dei Conti in sede di appello che lo aveva condannato al pagamento di una somma per lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno.

Il ricorrente ha proposto ricorso introduttivo e due successivi ricorsi per motivi aggiunti, impugnando il decreto rettorale, il parere del Collegio di disciplina, la delibera del Consiglio di amministrazione e un ulteriore decreto di irrogazione della sanzione, deducendo vizi di motivazione, incompetenza del Rettore, nullità della contestazione degli addebiti, prescrizione e decadenza dell’azione disciplinare, e difetto del requisito dell’abitualità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in ossequio alle coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 27.4.2015, ha esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso introduttivo, che veicola una censura di incompetenza, ritenendola infondata. L’Ateneo ha prodotto il parere vincolante del Collegio di disciplina e la presa d’atto del Consiglio di amministrazione: tale scansione è conforme all’art. 10, commi 2, 3 e 4, legge n. 240/2010 e all’art. 7 dello Statuto. Il successivo decreto rettorale, con cui si sono individuate le giornate di esecuzione della sanzione, costituisce mero atto esecutivo, espressamente demandato al Rettore dall’art. 14, comma 7, dello Statuto.

Passando alle ulteriori doglianze, il Tribunale ha ritenuto fondata la quinta censura del ricorso introduttivo, ripresa nei motivi aggiunti. L’Ateneo aveva contestato al ricorrente lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di tempo pieno dal 2008 al 2012.

Il Collegio di disciplina, pur avendo riconosciuto che la responsabilità andava temporalmente rideterminata in poco più di due mesi, ha comunque ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 89, comma 1, R.D. n. 1592/1933, sostenendo che l’abitualità non richiederebbe un comportamento reiterato nel tempo. Tale affermazione non è stata condivisa dal Tribunale.

Il ricorrente, durante il periodo di docenza a tempo pieno, ha ricoperto il solo ruolo di consigliere di amministrazione, per il breve lasso temporale dall’assunzione dell’incarico sino all’opzione per il regime a tempo definito, con richiesta accolta dal Rettore e con effetto dall’1.11.2008. Viene dunque in rilievo l’assunzione di un unico incarico per un periodo assai limitato. È risultato erroneo il richiamo all’attività svolta negli anni 2011 e 2012, riferita a un arco temporale in cui il docente non era più impiegato a tempo pieno.

Il Collegio ha affermato che l’abitualità riveste il ruolo di elemento costitutivo della fattispecie e non può che essere intesa come reiterazione di condotte che importino violazione dei doveri d’ufficio, militando in tal senso il senso letterale della norma, priva di ambiguità. Ne consegue che l’espletamento del citato incarico nel lasso aprile-giugno 2008 non integra né l’abituale mancanza ai doveri di ufficio, né l’abituale irregolarità di condotta. Sono stati pertanto annullati il parere del Collegio di disciplina, la delibera del Consiglio di amministrazione e gli atti applicativi della sanzione, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *