Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 627 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, l’Amministrazione che non eroga il beneficio economico riconosciuto al docente tramite la Carta elettronica del docente è inottemperante. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore e provvede entro i successivi 60 giorni. L’attività del commissario rientra nei compiti istituzionali, senza diritto a compenso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Udine in funzione di Giudice del lavoro, con sentenza n. 224, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati, tramite la Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle somme e alla rifusione delle spese.
Formatosi il giudicato, i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza azionata si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della carta elettronica del docente. Il Collegio ha richiamato i propri precedenti conformi, tra cui la sentenza n. 117 del 2024, le cui motivazioni ha inteso richiamare.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione commisurata all’attività minima e stereotipata richiesta dalla materia. È stato inoltre riconosciuto il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha escluso la condanna ad astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della stringente e celere procedura di ottemperanza disposta.
Nota della Redazione
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