Silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2907 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. L’inutile decorso di tale termine integra il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere, fissa il termine per l’adozione del provvedimento espresso e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. Il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze acquisite all’estero, verificando durata, livello e qualità della formazione e disponendo, se del caso, proporzionate misure compensative.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 20.6.2025, istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Formatosi il silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso nel termine fissato dall’art. 117, comma 2, c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la competenza a concludere il procedimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE: l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha ritenuto sussistente il silenzio-inadempimento.
Fermo l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha commisurato il termine per l’adozione del provvedimento a giorni 120, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La scelta tiene conto del carattere notorio del rilevantissimo numero di richieste della specie, con richiamo a TAR Lazio n. 6150 del 2023 e TAR Lazio n. 17740 del 2024.
Nel merito dell’istruttoria, il Collegio ha richiamato i principi fissati dall’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 e da Cons. Stato Sez. VII n. 1361 del 2023, ritenuti sovrapponibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno, e deve valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo se del caso opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. È richiamato il principio della sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-313/01.
Il ricorso è stato quindi accolto. Per il caso di perdurante inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nell’ulteriore termine di giorni 90. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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