Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 243 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta e, in accoglimento della domanda, condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali e contenuta entro il limite del 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

Due docenti, già parti di un giudizio davanti al giudice del lavoro, agiscono in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola che ha accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso.

Il titolo, notificato nel giugno 2025 e passato in giudicato, non è stato eseguito dall’amministrazione. Le ricorrenti chiedono la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale di ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al caso deciso. Verifica quindi il rispetto dei termini: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

Rileva poi che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

È accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Il TAR fissa i criteri: dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura ridotta del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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