Carta docente, ottemperanza all’obbligo di accredito e nomina del commissario (TAR Calabria n. 638 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione non può invocare i principi di leale collaborazione e buona fede per sottrarsi all’esecuzione quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La comunicazione del titolo all’indirizzo pec dedicato all’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali consolida la conoscenza dell’obbligo da parte dell’amministrazione e rende irrilevante l’eccezione di inottemperanza non imputabile. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergli a disposizione l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi.

Il titolo, notificato e passato in giudicato, non aveva ricevuto esecuzione. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso, eccependo in particolare di non aver ricevuto la comunicazione della sentenza all’indirizzo pec dedicato. Il Tribunale ha prima richiesto l’integrazione della prova della notifica del titolo, poi ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dello stato del titolo azionato. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente; rispetto ad essa è decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le difese delle parti comprovano che a tutt’oggi l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Su questo punto il Tribunale è netto: l’inadempimento è attuale e non contestato nel suo nucleo materiale.

Il passaggio centrale riguarda l’eccezione difensiva del Ministero. Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto eccepito, la sentenza risulta comunicata anche all’indirizzo pec dedicato all’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali in tema di carta docente. Da ciò discende che i principi di leale collaborazione e buona fede non sono utilmente invocabili dall’amministrazione in sede esecutiva.

La conseguenza è duplice. Sul piano dell’ottemperanza, il ricorso è accolto e viene dichiarata l’inottemperanza del Ministero, con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Sul piano delle spese, la stessa eccezione non vale a giustificare la compensazione: le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Tribunale completa il rimedio con la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte attestante il perdurante inadempimento. Il magistrato relatore è delegato a provvedere sulle eventuali richieste di proroga del termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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